Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.1507 del 25/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28607-2018 proposto da:

SOCIM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’Avvocato DANIELE MANCA BITTI, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato ENRICO BERTONI;

– ricorrente principale –

contro

MIDAY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE MANGILI 29, presso lo studio dell’Avvocato LUCIANO OJETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato FILIPPO VITTORIO RONDANI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

nonchè contro B.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato LUISELLA SAVOLDI;

– controricorrente in relazione al ricorso principale e a quello incidentale –

avverso la sentenza n. 270/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/09/2018 R.G.N. 449/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

FATTI DI CAUSA

1. Con la pronuncia del 18.5.2017 il Tribunale di Brescia ha respinto la domanda, proposta da B.A., volta ad ottenere l’accertamento dell’unicità del datore di lavoro, rappresentando la Socim spa (di cui era stato dipendente dal 2006 al giugno 2012) e la Myday srl (formale datrice di lavoro) un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e, per l’effetto, l’invalidità sotto diversi profili del licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, intimato con atto del 17.3.2014.

2. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza n. 270 del 2018, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento e, dichiarato risolto il rapporto di lavoro alla data del 17.3.2014 tra il lavoratore e la Socim spa, unico datore di lavoro unitamente alla Myday srl, ha condannato entrambe le società al pagamento di una indennità risarcitoria pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.

3. I giudici di seconde cure, dopo avere ripercorso le vicende lavorative del B., hanno ritenuto che, dalla istruttoria espletata, erano emersi elementi per ritenere che la distinzione tra i due formali datori di lavoro era soltanto nominale, perchè di fatto il datore di lavoro era unico; da ciò hanno desunto la insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base del licenziamento (cessazione dell’attività aziendale della Myday srl a fronte della prosecuzione dell’attività complessiva della Socim spa) e hanno applicato la tutela di cui all’art. 18, commi 5 e 7 St. lav., con il riconoscimento di una indennità risarcitoria pari a 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto in considerazione della discreta anzianità lavorativa del dipendente (assunto dalla Socim spa nel 2006), delle discrete dimensioni della società, del numero dei dipendenti e delle condotte delle datrici di lavoro.

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Socim spa, affidato a tre motivi.

5. La Myday srl ha resistito con controricorso formulando altresì ricorso incidentale con cinque motivi.

6. B.A. ha resistito con controricorso ad entrambi i ricorsi, principale ed incidentale.

7. Le società ricorrenti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la Socim spa denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte di appello omesso di considerare che il Tribunale aveva dichiarato improcedibile il ricorso del lavoratore quanto a tutta l’attività anteriore all’accordo transattivo del 14.1.2013, con il quale, a seguito del licenziamento disposto dalla Myday srl per mancato superamento del patto di prova in relazione alla assunzione dell’11.6.2012, il dipendente veniva riassunto con obbligo di stabilità per un anno e aveva rinunciato a ogni domanda, pretesa (anche connessa, vicaria e occasionata) di ogni rapporto intercorso tra Socim spa e Myday srl; la società rileva la decisività di tale fatto e l’avvenuta acquiescenza rispetto alla statuizione di improcedibilità della domanda, adottata dal Tribunale, formulata con riferimento al rapporto lavorativo precedente alla transazione e a tutti gli elementi di fatto a tale periodo riferiti.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 2359 e 2497 c.c., con riferimento alla figura di gruppo societario e alla nozione di un “unico centro di imputazione”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere escluso la Corte di appello la autonomia tra le due società e per non avere rilevato che la Myday srl aveva avuto una durata superiore ai due anni, così smentendo ogni ipotesi di preordinata frode in danno del lavoratore.

4. Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte di merito, in violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 determinato la indennità risarcitoria con riferimento all’intera domanda dei rapporti e non con riguardo solo a quello espletato presso Myday srl dal 2013 al 2014.

5. I primi tre motivi di ricorso incidentale della Myday srl sono speculari a quelli formulati dalla Socim spa.

6. Con il quarto motivo del ricorso incidentale si denuncia, invece, la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 3, comma 2 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere rilevato la Corte territoriale che la situazione di crisi e la conseguente fase liquidatoria di Myday srl integravano, a pieno titolo, le condizioni necessarie per fare rientrare il licenziamento del dipendente nell’alveo del giustificato motivo oggettivo, senza peraltro che il giudice potesse entrare nel merito delle scelte imprenditoriali effettuate.

7. Con il quinto motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 7 come novellato dalla L. n. 92 del 2012, e della L. n. 604 del 1966, art. 5 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio attinente all’obbligo di repechage, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere omesso la Corte territoriale di verificare se fosse stato assolto (o meno) da parte datoriale tale obbligo che, invece, in fatto era stato rispettato soprattutto alla luce della avvenuta conciliazione sottoscritta dal lavoratore con la Socim spa il 14.1.2013.

8. Il primo motivo formulato dalla Socim spa ed il primo del ricorso della Myday srl sono inammissibili.

9. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile in cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminati, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (per tutte cfr. Cass. n. 8053 del 2014).

10. Orbene, nel caso in esame, la circostanza della rilevanza della ritenuta transazione tra le parti (del gennaio 2013) è stata valutata dalla Corte di merito, sottolineando che la statuizione del primo giudice, che aveva respinto l’eccezione di improcedibilità o di inammissibilità del ricorso (a differenza di quanto sostengono le ricorrenti circa una dichiarazione di improcedibilità) era ormai passata in giudicato atteso che nessuna delle parti ne aveva fatto oggetto di impugnazione.

11. Qualora vi fosse stata una diversa posizione del Tribunale, nella motivazione della sentenza, rispetto al dispositivo (che nel rito del lavoro prevale – cfr. Cass. n. 8894 del 2010) la problematica avrebbe dovuto essere sottoposta quale motivo di gravame.

12. Non essendovi stata, invece, impugnazione ed avendo la Corte di appello rilevato la definitività della dichiarazione di rigetto dell’eccezione di improcedibilità, sollevata in prime cure, senza dubbio non è incorsa nel vizio denunciato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel senso sopra delineato dalla giurisprudenza di legittimità.

13. Il secondo motivo proposto dalla Socim spa ed il terzo proposto dalla Myday srl sono infondati.

14. La Corte di merito, in ordine alla individuazione degli elementi per ravvisare, tra due soggetti, un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, ha correttamente richiamato, attenendosi ad essa, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. n. 19023 del 2017; Cass. n. 26346 del 2016) secondo cui tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: a) univocità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle single imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

15. In adesione ai principi sopra richiamati e con una valutazione di merito a lei riservata, attraverso un esame completo ed approfondito del materiale probatorio (e quindi insindacabile in questa sede) la Corte territoriale ha constatato che la distinzione tra i due formali datori di lavoro, lungi dall’essere questi soggetti autonomi e distinti, era soltanto nominale, perchè di fatto il datore di lavoro era stato unico.

16. Nè la Corte di merito ha affermato che la Myday srl aveva avuto una durata di soli due anni. Allorquando, infatti, i giudici di seconde cure hanno fatto riferimento ai due anni di attività (pag. 18 della sentenza) della Myday srl, hanno evidentemente presso in considerazione solo il periodo di lavoro svolto dal lavoratore presso tale società nel quale hanno ravvisato una commistione di titolarità giuridica, una effettiva operatività ed una unione nella gestione amministrativo-contabile tra le due società.

17. Il terzo motivo formulato della Socim spa ed il secondo della Myday srl sono anche essi infondati.

18. A prescindere dal fatto che, per quanto sopra detto in ordine al rigetto della eccezione di improcedibilità sollevata in primo grado, ai fini della determinazione della indennità risarcitoria ex art. 18, commi 5 e 7 St. lav., non vi era alcun elemento ostativo per prendere in considerazione l’intero periodo lavorativo del B. va, in punto di diritto, evidenziato che la suddetta indennità (non associata alla reintegra) è, in relazione alla sua funzione di riparazione per equivalente, onnicomprensiva, nel senso che assorbe qualunque voce di danno, patrimoniale e non patrimoniale, nonchè quello previdenziale, salvo quello derivante dal licenziamento ingiurioso o dal fatto costituente reato.

19. La sua determinazione è improntata ad una valutazione equitativa, sia pure parametrata ai criteri di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 comma 5 in cui, quello della anzianità del lavoratore, in ipotesi di ravvisata unicità del centro di imputazione del rapporto, non può non tenere conto di tutto il contesto lavorativo del dipendente svolto presso le società coinvolte e non fermarsi ad un approccio atomistico, senza che possa valere al riguardo la eventuale delimitazione (o fondatezza) delle domande nei confronti di uno soltanto dei titolari formali.

20. In altri termini, si tratta di indici esterni che vanno, incidentalmente, valutati in sè e non messi in relazione alla loro singola potenziale idoneità a fondare una valutazione positiva in ordine ad un autonomo giudizio che abbia ad oggetto esclusivamente il loro esame.

21. Il quarto motivo è inammissibile perchè non coglie nel segno della ratio decidendi della gravata sentenza.

22. La Corte territoriale non ha svolto alcun sindacato sul merito delle scelte imprenditoriali effettuate dalla Myday srl ma ha considerato la messa in liquidazione della società un dato puramente formale a fronte della prosecuzione dell’attività complessiva di Socim spa (unico ed effettivo datore di lavoro) che non soltanto non aveva cessato la propria attività, ma aveva anche continuato, dopo la messa in liquidazione della Myday srl, a commercializzare i prodotti a marchio Myday srl.

23. Alcuna violazione di legge è, pertanto, ravvisabile in ordine alla individuazione del perimetro del “giustificato motivo oggettivo” nè con riguardo al sindacato di merito delle scelte imprenditoriali non consentito al giudice ordinario.

24. Il quinto motivo è, infine, infondato.

25. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è dettato da ragioni inerenti alla attività produttiva, alla organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (L. n. 604 del 1966, art. 3, comma 2).

26. Rientrano in tale categoria i licenziamenti determinati dalla necessità di procedere alla soppressione o riduzione del posto di lavoro in cui era precedentemente occupato il dipendente.

27. Nella fattispecie, il licenziamento del B. è stato motivato per la “cessazione dell’attività aziendale” con effetto al 31.5.2014.

28. La Corte territoriale, rilevando che Socim spa e Myday srl, come detto, vi era una unica attività di impresa (essendo unico il centro di imputazione del rapporto di lavoro) e che l’attività della Socim spa non era mai cessata, ha ritenuto insussistente (sebbene non manifestamente) il giustificato motivo oggettivo e, conseguentemente, ha applicato la tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 5 e 7.

29. Correttamente, quindi, non è stata valutata la questione dell’obbligo di repechage che si pone, nel caso di verifica positiva sulla sussistenza delle ragioni organizzative poste a base del recesso e non, invece, quando è stata accertata la loro insussistenza, come nel caso in esame.

30. Alla stregua di quanto esposto i ricorsi di entrambe le società devono essere rigettati.

31. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.

32. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale della Socim spa e quello incidentale della Myday srl. Condanna le società ricorrenti, ciascuna, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Procuratore del controricorrente. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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