Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.15070 del 31/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31205/2019 proposto da:

A.O., rappresentato e difeso dagli avv.ti GIOVANNI OMARCHI, e DAVIDE AMADEI, con studio in Verona, via Salvo D’Acquisto (avvgiovannimarchi.ordineavvocativrpec.it; avvocatoamadei.pec.it) ed elettivamnete domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1044/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. A.O., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito a causa della persecuzione perpetrata ai suoi danni dalla setta degli ***** di cui aveva fatto parte il padre, ormai deceduto, ed alla quale egli non aveva voluto aderire: il suo rifiuto era determinato anche dai barbari e ripugnanti riti di iniziazione ai quali non si voleva sottoporre ed essendo il primo figlio maschio, la setta lo perseguitava per l’affiliazione. Ha dedotto di temere per la sua incolumità in caso di rimpatrio.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in materia di protezione sussidiaria.

1.1. Lamenta che la Corte territoriale non aveva riconosciuto la situazione di grave destabilizzazione del paese che costituiva il presupposto della protezione richiesta.

1.2. Richiama, a sostegno della propria affermazione, le informazioni tratte dal sito ***** del Ministero degli Esteri.

1.3. Il motivo è inammissibile.

1.3.1. In primo luogo, in relazione alle fattispecie di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), il rilievo non è decisivo, posto che la credibilità del racconto che ne costituisce il presupposto, è stata esclusa con statuizione che non è stata neanche oggetto di censura (cfr., al riguardo, Cass. 10286/2020; Cass. 15350/2017).

1.3.2. In secondo luogo, relativamente alla fattispecie di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – scrutinabile in ragione del fatto che la valutazione concernente la credibilità del racconto non è pregiudiziale rispetto ai presupposti della specifica misura invocata (cfr. Cass. 16122/2020) – si osserva che le informazioni tratte dal sito “*****”, indicate dal ricorrente, risultano di scarso rilievo a causa dell’inidoneità di tale fonte a contrapporsi validamente alle C.O.I. attendibili ed aggiornate richiamate dalla Corte territoriale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) dalle quali viene esclusa l’esistenza di un conflitto armato nell’accezione coniata dalla giurisprudenza unionale. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 5, comma 6 TUI e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

2.1. Ribadisce la condizione di violazione dei diritti umani esistenti nel paese di origine, riaffermando che il contesto dell’eventuale rimpatrio lo esporrebbe al rischio di attentati terroristici.

2.2. Il motivo è inammissibile perchè con esso il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha respinto la domanda di protezione umanitaria “mancando qualsiasi elemento, anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione al rischio” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata): a fronte di ciò, il motivo, oltre a non riportare la corrispondente censura spiegata in appello, prospetta in modo assertivo un rischio umanitario diffuso ad opera degli attacchi del gruppo terroristico “*****” che non riguardano la sua regione di provenienza, situata nel sud del paese, ma la parte settentrionale di esso, secondo quanto riportato dalle C.O.I. aggiornate, richiamate correttamente dalla Corte territoriale.

3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 10 Cost..

3.1. La censura è inammissibile in quanto le fattispecie invocate ed esaminate nei precedenti motivi esauriscono il contenuto dell’asilo J costituzionale che, in presenza della protezione umanitaria coniata come fattispecie atipica ed “a compasso largo”, finalizzata a colmare le aree di tutela non coperte dalla protezione sussidiaria e dallo status di rifugiato, non può essere richiesto come misura “aggiuntiva” rispetto alle altre fattispecie.

3.2. Riguardo, poi, alle violenze subite in Libia, il rilievo è inammissibile per mancanza di autosufficienza, non essendo stata riportata la corrispondente censura proposta in appello, e mancando nella sentenza impugnata qualsiasi cenno agli episodi solo in questa sede denunciati (cfr. pag. 15 del ricorso).

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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