Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.15071 del 31/05/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32945/2019 proposto da:

S.S.A., rappresentato e difeso dall’avv.to MASSIMO RIZZATO, giusta procura speciale in atti, (massimo.rizzato.ordineavvocativicenza.it), elettivamente domiciliato presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4192/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. S.S. proveniente dal Bangladesh, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva confermato la pronuncia con al quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio paese in quanto aveva intrecciato una relazione omosessuale clandestina con il figlio di un influente politico locale, venditore di automobili, presso il quale lavorava; ha aggiunto che era stato scoperto, pesantemente insultato e minacciato di morte.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce carenza di motivazione in merito al riconoscimento della protezione sussidiaria. Assume che la sentenza non aveva valorizzato le vicende narrate nel corso dell’audizione ed aveva omesso di considerare che nel paese di origine esisteva una radicalizzazione islamica che perseguitava gli omosessuali giudicandoli rei di depravazione morale.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. La motivazione della sentenza, infatti, prende le mosse dalla statuita non credibilità del racconto che non è stata oggetto di censura e che costituisce il presupposto delle fattispecie previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b): in relazione ad esse, pertanto, il motivo proposto risulta non decisivo in quanto il suo esame non consentirebbe comunque di condurre ad una diversa soluzione della controversia (cfr., al riguardo, Cass. 10286/2020; Cass. 15350/2017).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in merito al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria per le ipotesi di “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno e internazionale”.

2.1. Deduce che la Corte non aveva considerato che il Bangladesh era un paese in mano ad una classe politica e giudiziaria corrotta e presentava una situazione carceraria lesiva dei diritti umani.

2.2. Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità.

2.3. La rubrica, infatti, si riferisce alla protezione sussidiaria di cui alla lett. C (violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno ed internazionale) ma, in realtà, le argomentazioni prospettate sono riferite alla fattispecie di cui alla lett. a) e b) e non riguardano affatto la diversa ipotesi sopra richiamata: la critica proposta risulta, dunque, del tutto incoerente.

2.4. E, vale solo la pena di rilevare che, in ordine alla fattispecie formalmente richiamata in rubrica, la sentenza impugnata, con ciò adempiendo al dovere di cooperazione istruttoria, ha richiamato C.O.I. attendibili ed aggiornate (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata) dalle quali ha tratto informazioni sulle condizioni del paese di origine in relazione alla eventuale esistenza di conflitti armati (nell’accezione coniata dalla giurisprudenza unionale) che è stata del tutto smentita.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

4. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472