LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 701/18 proposto da:
D.F., elettivamente domiciliato a Roma, v. Tibullo n. 10, (c/o avv. Piacente), difeso dall’avvocato Lucia Bonanno, in virtù
di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Riscossione Sicilia s.p.a., elettivamente domiciliato a Roma, viale Angelico n. 38, (c/o avv. Correnti), difeso dall’avvocato Giada Ferrara, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina 12 giugno 2017 n. 647;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2004 la società Montepaschi Serit S.p.A., concessionaria del servizio di riscossione delle imposte per la regione Sicilia (le cui funzioni e la cui posizione processuale sono stati trasferiti, nelle more del giudizio, alla Riscossione Sicilia S.p.A.), iscrisse ipoteca sui beni di D.F., al fine di riscuotere coattivamente crediti erariali per il complessivo importo di Euro 3.973,40.
2. Con atto del 29 ottobre 2004 D.F. convenne dinanzi al Tribunale di Messina la suddetta società, assumendo che essa aveva iscritto l’ipoteca in mancanza dei presupposti di legge.
Dedusse che alcune delle cartelle esattoriali poste dal concessionario della riscossione a fondamento dell’iscrizione ipotecaria erano state annullate ed altre ancora erano state già pagate. Il credito residuo, di conseguenza, era inferiore all’importo minimo al di sotto del quale la legge impediva l’iscrizione ipotecaria.
3. Il Tribunale di Messina, con sentenza 31 dicembre 2010 n. 2473, dichiarò illegittima l’iscrizione ipotecaria.
La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.
4. La Corte d’appello di Messina, con sentenza 12 giugno 2017 n. 647 accolse il gravame.
Ritenne la Corte d’appello che:
-) l’importo per il quale il concessionario aveva iscritto ipoteca non era inferiore a quello minimo di legge, vigente ratione temporis;
-) gli sgravi e i pagamenti invocati dal contribuente erano tutti avvenuti dopo l’iscrizione dell’ipoteca.
La Corte d’appello, dopo aver rilevato che comunque al momento della decisione l’ipoteca era stata già cancellata, nel dispositivo dichiarò di “annullare la sentenza impugnata; e condannò D.F. alla rifusione delle spese del doppio grado.
5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da D.F. con ricorso fondato su cinque motivi.
Ha resistito con controricorso la Riscossione Sicilia S.p.A..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., il ricorrente ha dichiarato di volere rinunciare al primo ed al quinto motivo di ricorso.
Di essi, quindi, è superfluo dare conto.
2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 76.
Nella illustrazione del motivo espone una tesi giuridica così riassumibile:
-) l’iscrizione ipotecaria avvenne a garanzia della riscossione di vari crediti per complessivi Euro 3.973,49;
-) D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, tuttavia, vieta le iscrizioni ipotecarie per importi inferiori a 8.000 Euro;
-) nulla rileva che tale limite sia stato introdotto successivamente ai fatti di causa, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte il suddetto limite si deve applicare retroattivamente.
2.1. Il motivo è infondato.
L’iscrizione ipotecaria di cui si discorre avvenne nel 2004 (così riferisce il ricorrente a pagina 3 del ricorso).
Nel 2004 il testo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, era il seguente:
“1. Il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente tre milioni di Lire. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze”.
2. Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell’art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel comma 1".
Sebbene la norma parlasse espressamente di “espropriazione immobiliare”, questa Corte ha ritenuto che il limite ivi previsto si dovesse applicare anche alle iscrizioni ipotecarie, in quanto atto preordinato all’espropriazione immobiliare (Sez. U., Sentenza n. 5771 del 12/04/2012, Rv. 621833-01).
2.2. Il D.P.R. n. 602 del 1973, successivo art. 77, comma 2, all’epoca dei fatti (2004), stabiliva:
“2. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’art. 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione”.
2.3. I limiti previsti dagli artt. 76 e 77, appena citati vennero in seguito elevati:
a) per l’espropriazione immobiliare, ad 8.000 Euro dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 40 (limite, in seguito, ridotto a 5.000 Euro dal D.L. n. 185 del 2008, art. 32, comma 7, per la sola riscossione dei crediti scaturenti da procedure di definizione agevolata);
b) per l’iscrizione d’ipoteca, ad Euro 8.000 dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2 bis.
2.4. La conclusione è che al momento in cui venne eseguita l’iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio la soglia minima del credito da riscuotere, al di sotto della quale non era consentita l’iscrizione ipotecaria, era di 3 milioni di Lire.
2.5. Nè le norme successivamente introdotte – le quali elevarono tale limite possono avere effetto ai fini del presente giudizio: questa Corte ha infatti già stabilito che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, “prevede) una condizione dell’azione esecutiva esattoriale, il cui difetto ne impedisce l’inizio ovvero la prosecuzione. Si tratta di norma processuale, rispetto alla cui entrata in vigore sopravvenuta in pendenza di processo opera il principio del tempus regit actum” (così Sez. 3, Sentenza n. 27525 del 30/12/2014, p. 4.2 dei “Motivi della decisione”). Ed al momento dell’iscrizione la soglia minima era superata.
3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, formalmente invocando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il “travisamento delle risultanze processuali” e la “contraddittorietà tra il dato esistente in atti e quello considerato dalla Corte”. Nella illustrazione del motivo da un lato il ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui era stato lui stesso ad indicare che il limite minimo per l’iscrizione dell’ipoteca era di 1.549,37 Euro; dall’altro lato sostiene che la Corte d’appello avrebbe malamente calcolato l’ammontare del credito per il quale era stata iscritta ipoteca.
3.1. La prima delle suesposte censure è infondata.
Infatti, per quanto già detto, nel 2004 era consentita l’iscrizione di ipoteca per importi superiori, come nel caso di specie, a 3.000.000 di Lire. Comunque la seconda censura è inammissibile in quanto investe un accertamento di fatto e la valutazione delle prove.
4. Col quarto motivo il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato il combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77.
Sostiene che tali norme imponevano di ritenere nulla l’iscrizione ipotecaria non preceduta, come nella specie, da una preventiva notifica al debitore dell’intimazione ad adempiere.
4.1. Il motivo, come correttamente eccepito dalla controricorrente, è inammissibile per la sua novità.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
la Corte di Cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna D.F. alla rifusione in favore di Riscossione Sicilia s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di D.F. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021