LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17623-2017 proposto da:
P.F., P.M., nella qualità di eredi di P.S., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO GANCI;
– ricorrenti –
contro
ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 684/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/07/2016 R.G.N. 1453/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
CHE:
1. Con sentenza n. 684 depositata il 18.7.2016 la Corte di appello di, Palermo, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, respingeva la domanda proposta, per il risarcimento del danno non patrimoniale differenziale per malattia professionale, da F. e P.M., in qualità di eredi di P.S., dipendente dell’ANAS s.p.a. con mansioni di cantoniere, deceduto l'***** a causa di mesotelioma pleurico.
2. La Corte distrettuale, premesso che l’indennizzo a carico dell’Inail poteva concernere solamente la riduzione della capacità lavorativa (con esclusione del danno biologico, trattandosi di denuncia di malattia successiva alla data di entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000), ha escluso la responsabilità, ex art. 2087 c.c., della società, rilevando che mancavano sufficienti elementi probatori concernenti l’esposizione a polveri di amianto in misura pari ai valori soglia o quantomeno significativa per l’insorgenza della malattia, posto che la prova testimoniale non aveva offerto materiale sufficiente per poter accertare l’abitualità di una particolare modalità di prestazione dell’attività lavorativa (la raccolta dal ciglio della strada dei pezzi di eternit), il c.t.u. aveva evidenziato che “l’attore non ha potuto documentare l’esposizione personale del padre all’amianto” e si era basato, nella propria analisi favorevole, unicamente su dati statistici, e, infine, risultava lo svolgimento, da parte del P., di attività di agricoltore per circa 16 anni (che comportava l’utilizzo di sacchi di juta che in precedenza contenevano amianto) e l’abitudine al fumo (che frequentemente può condurre a “carcinoma bronchiolo alveolare”, patologia da cui era affetto il P.);
3. Avverso la detta sentenza F. e P.M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’ANAS resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 2087 c.c., T.U. n. 1124 del 1965, art. 139, artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo, la Corte territoriale, errato nell’escludere la nocività dell’ambiente di lavoro, ritenendo insufficiente il mero richiamo alla declaratoria contrattuale concernente le mansioni di cantoniere nonchè le deposizioni testimoniali acquisite che fornivano prova inconfutabile dello svolgimento di attività secondo modalità (utilizzo di amianto) estremamente dannose per la salute;
2. con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto, stante la soccombenza totale della società, la società doveva essere condannata a rimborsare le spese;
3. il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
4. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui il giudice del merito ha accertato, alla luce delle deposizioni testimoniali acquisite, la mancata esposizione ad inalazioni nocive, si induce piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertata e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo così all’impugnata sentenza censure del tutto inammissibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (cfr. S. U., Sentenza n. 26242 del 2014);
5. per quanto concerne la dedotta violazione dell’art. 2087 c.c., questa Corte, dopo avere escluso l’ipotizzabilità nella fattispecie in esame della responsabilità oggettiva, ha ripetutamente affermato che la responsabilità del datore di lavoro è configurabile non solo allorquando la lesione del bene salute derivi dalla violazione di determinati obblighi imposti da specifiche norme di legge, ma anche allorquando detti obblighi siano suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche (cfr. ex plurimis: Cass. n. 5409 del 1998, che precisa come gli obblighi imposti da fonti legali o dalla tecnica debbano essere concretamente individuati; Cass. n. 4721 del 1998, che qualifica l’art. 2087 c.c. “norma di chiusura” del sistema antinfortunistico, nel senso che anche dove faccia difetto una specifica misura di prevenzione la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza e l’ossequio alle norme tecniche e di esperienza; ed ancora: Cass. n. 7792 del 1997);
5.1. corollario di quanto ora detto e della carenza dei caratteri di responsabilità oggettiva è la regola, più volte ribadita in sede giurisdizionale, che incombe al lavoratore provare l’esistenza del danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro nonchè il nesso di causalità tra l’una e l’altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi: l’ambito dell’art. 2087 c.c. riguarda, invero, una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (cfr. in argomento tra le altre: Cass. n. 18132 del 2020; Cass. n. 20366 del 2019; Cass. n. 24742 del 2018; Cass. n. 11427 del 2000 proprio con riguardo allo svolgimento di mansioni di cantoniere; Cass. n. 3234 del 1999; Cass. n. 7792 del 1998).
5.2. come già affermato da questa Corte con riferimento alla lavorazione a cui era adibito il P., determinati e specifici lavori (quali, ad esempio, quelli da svolgersi all’aperto, in ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera) comportano per loro natura dei rischi per la salute del lavoratore (ricollegati alle intemperie, alla umidità degli ambienti, alla loro temperatura, ecc.) ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro, e “rispetto a detti lavori – importanti una necessaria accettazione del rischio alla salute del lavoratore, legittimata sulla base del principio del bilanciamento degli interessi – non risulta, pertanto, configurabile una responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro, se non nel caso che detto imprenditore con comportamenti specifici ed anomali, da provarsi di volta in volta da colui che assume di essere danneggiato, determini un aggravamento di quel tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell’attività che il lavoratore è chiamato a svolgere” (Cass. n. 11427 del 2000);
6. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi esposti, rilevando che “la compiuta istruzione non ha fornito sufficienti elementi confermativi della nocività dell’ambiente di lavoro”, posto che: le deposizioni testimoniali non avevano offerto materiale sufficiente per poter accertare l’abitualità di una particolare modalità di prestazione dell’attività lavorativa (ossia della raccolta dal ciglio della strada dei pezzi di eternit); detta modalità, così genericamente riferita, non consentiva in ogni caso di inferire la dimostrazione di una esposizione alla inalazione di polveri di amianto tenuto conto che era svolta all’aperto; lo stesso c.t.u. aveva evidenziato che “l’attore non ha potuto documentare l’esposizione personale del padre all’amianto” (e si era basato, nella propria analisi favorevole, unicamente su dati statistici elaborati si lavoratori addetti al comparto dell’edilizia stradale, che peraltro sottintendevano determinate modalità operative, quale l’impiego di ofioliti, non dimostrate); e, infine, risultava lo svolgimento, da parte del P., di attività di agricoltore per circa 16 anni (che comportava l’utilizzo di sacchi di juta che in precedenza contenevano amianto) e l’abitudine al fumo (che frequentemente può condurre a “carcinoma bronchiolo alveolare”, patologia, differente dal mesotelioma pleurico, da cui era affetto il P.);
7. il secondo motivo di ricorso va respinto, avendo, la Corte territoriale, applicato correttamente il principio di soccombenza, esplicato nell’art. 91 c.p.c., che esprime una regola destinata ad operare per l’attribuzione del carico delle spese di lite alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice;
8. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il principio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.;
9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021