LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4867/2018 proposto da:
P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 46, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA CERIELLO;
– ricorrente –
contro
U.A., rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONA MERISI, domiciliazione p.e.c. simona.merisi.milano.pecavvocati.it;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4825/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/01/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
l’avvocato P.D. si opponeva al precetto a lui intimato da U.A., in ragione di una sentenza penale contenente la condanna al pagamento di una provvisionale;
deduceva, per quanto ancora qui rileva, la mancanza d’idonea o veritiera apposizione della formula esecutiva, atteso che la stessa recava la data del 17 dicembre 2015, mentre il precetto era stato notificato il 23 marzo 2015, nonchè l’illegittima richiesta della voce di compensi per la redazione del precetto, non preceduto da una richiesta di pagamento bonaria, offerta nella forma, non accettata, del bonifico bancario;
il Tribunale rigettava l’opposizione evidenziando che la data di apposizione della formula non poteva che essere affetta da un errore meramente materiale visto il tempo di notifica dell’intimazione, come infatti attestato dal funzionario di Cancelleria il 16 giugno 2015: condannava inoltre l’opponente al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., comma 3, stante l’uso temerario dello strumento processuale;
la Corte di appello dichiarava inammissibile il gravame, qualificando l’azione, al pari di quanto fatto dallo stesso appellante, quale opposizione formale ex art. 617 c.p.c.: pronunciava, analogamente, ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3;
avverso questa decisione ricorre per cassazione P.D., articolando cinque motivi;
resiste con controricorso U.A.;
Rilevato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615,617,618 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la domanda era stata introdotta in modo più ampio, includendo l’illegittima richiesta del pagamento del compenso per la redazione del precetto e coinvolgendo il rifiuto di ricezione del pagamento a mezzo di bonifico, in ogni caso obliterando la qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, effettuata dal primo giudice, con conseguente operatività del principio dell’apparenza, senza che potesse rilevare, quindi, quanto affermato dalle parti, compreso il deducente;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 88 c.p.c., art. 1182 c.c., poichè il primo giudice non aveva risposto al tema, pure introdotto, dell’aggravamento illegittimo della posizione debitoria determinato dal rifiuto di ricezione dell’assegno offerto in pagamento, mentre il secondo giudice se ne era occupato solo per statuire sulla inammissibilità;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 e art. 360 c.p.c., n. 5, poichè non esistevano i presupposti della condanna per lite temeraria stante l’evidenza del precetto viziato dall’erronea datazione della formula esecutiva;
con il quarto motivo si prospetta, analogamente, l’ulteriore violazione delle due norme richiamate nella censura precedente, ma, questa volta, con riguardo alla condanna accessoria statuita in appello;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, in uno a quella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè avrebbero dovuto essere rideterminate, secondo il corretto scaglione, anche le spese legali liquidate in prime cure;
Rilevato che:
i primi due motivi debbono esaminarsi congiuntamente per connessione;
e sono in parte inammissibili, in parte infondati;
va premesso che la Corte territoriale ha affermato che:
– il giudice di prime cure aveva individuato il “thema decidendum” proposto dall’opponente, cui le altre questioni erano state considerate esposte solo in quanto connesse, nell’invalida apposizione della formula esecutiva (pagg. 6-7 della sentenza gravata);
– lo stesso Tribunale non poteva ritenersi aver qualificato l’opposizione, richiamando l’art. 615 c.p.c., comma 1, poichè contenuta solo “nella parte in fatto e sostanzialmente ripetitiva della locuzione” contenuta dell’intestazione dell’atto di parte (pagg. 8-9);
a fronte di ciò la parte:
1) non ha riportato il compiuto contenuto delle allegazioni in ordine al preteso rifiuto di pagamento;
2) ha affermato che sulla questione del rifiuto di pagamento vi sarebbe stata omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure;
3) ha contestato l’affermazione dell’esclusione di qualificazione giudiziale del Tribunale sottolineando: a) la sufficienza del richiamo all’art. 615 c.p.c., comma 1; b) l’erroneità e la contraddizione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale affermando che l’evocazione sub a) sarebbe stata solo apparentemente qualificatoria;
in ordine al punto sub 1) vi è violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non potendo evincersi, dal ricorso, in quali termini, se narrativi o conclusivi di autonome domande, la parte abbia riferito, diversamente da quanto afferma la Corte di appello, dell’asserito rifiuto di pagamento;
dal punto 2), poi, si desume un giudicato interno, posto che il ricorrente non indica nè dimostra in ricorso di aver censurato l’omessa pronuncia, su cui, dunque, la stessa Corte di appello correttamente non ha statuito;
relativamente ad entrambi i punti deve ricordarsi che sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente ad essi, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
ed è opportuno rimarcare che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è dispensato dall’onere di dettagliare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale precisazione dev’essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sicchè il ricorrente non può limitarsi a rinviare all’atto in parola o riportarne un segmento, ma deve riportarne il contenuto nella compiuta misura necessaria (cfr. Cass., 13/11/2020, n. 25837, Cass., 25/09/2019, n. 23834, Cass., 29/09/2017, n. 22880);
quanto al punto 3), la Corte territoriale ha correttamente rilevato che la qualificazione giudiziale – idonea a giustificare l’invocata applicazione del principio di apparenza – non poteva desumersi dal mero richiamo all’art. 615 c.p.c., comma 1, effettuato riferendo i fatti processuali e le locuzioni utilizzate dalle parti nelle intestazioni dei propri atti: in questo senso ha parlato di qualificazione “meramente apparente”, ovvero non intervenuta e non legittimante, quindi, l’operatività del distinto principio dell’apparenza;
se infatti è vero che l’identificazione del mezzo esperibile contro un provvedimento giurisdizionale dev’essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti, tuttavia occorre “verificare se quel giudice abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta, o se abbia fatto in relazione ad essa una affermazione meramente generica”, con la conseguenza che, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice “a quo”, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice “ad quem”, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione (cfr., in termini, Cass., 22/06/2016, n. 12872, pagg. 5-6, con richiami ad ulteriori arresti);
e la parte, nel caso ora in scrutinio, finisce, in aggiunta, per non misurarsi idoneamente neppure con la ragione decisoria della sentenza gravata, quando non affronta l’affermazione della Corte di appello che ha indicato come la stessa questione della non spettanza del compenso per la voce di redazione del precetto, era meramente consequenziale alla domanda di nullità dell’intimazione correlata al tema della formula esecutiva (pag. 9);
il terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati;
il Collegio di merito ha legittimamente indicato quale presupposto delle condanne ex art. 96 c.p.c., comma 3, l’abuso dello strumento processuale, utilizzato con colpa ritenuta in questo senso grave (cfr., di recente, Cass., 05/11/2020, n. 24701, p.3), nel primo grado facendo leva sull’errore materiale di data chiaramente riconoscibile e anche attestato dalla Cancelleria, nel secondo grado perchè aggiungendovi un’erronea individuazione del mezzo d’impugnazione confondendo, infatti, l’apparente qualificazione giudiziale della domanda, “a monte”, con l’applicazione, “a valle”, del principio di apparenza processuale;
il quinto motivo è manifestamente infondato;
la parte neppure indica di aver censurato in appello la pretesa erroneità della liquidazione delle spese in prime cure;
l’evidenza della complessiva inconcludenza delle questioni coltivate anche con il ricorso per cassazione giustifica il riscontro dell’abuso dello strumento processuale con colpa grave, tale da imporre la condanna per responsabilità processuale aggravata anche in questa sede;
spese secondo soccombenza; raddoppio c.u..
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in 1.400,00 Euro, oltre a 200,00 Euro per esborsi, spese forfettarie è accessori legali;
condanna altresì parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di 1.400,00 Euro, in favore della parte controricorrente, a titolo di responsabilità processuale aggravata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021