Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.1513 del 25/01/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12112-2015 proposto da:

LA.BIT. S.R.L., – IMPRESA EDILE E STRADALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato CARLA VIRGILIA EFRATI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANLUCA MAROZZI, ANGELO MAROZZI, GIUSEPPE SAUCHELLA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7689/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/01/2015 R.G.N. 7435/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 7689/2014, ha rigettato l’appello proposto da La.bit Impresa Edile e Stradale s.r.l. (in prosieguo La.bit) nei riguardi della pronuncia del Tribunale di Benevento che aveva, con esclusione dei crediti pretesi dal 1.4.2001 al 31.7.2001 in quanto prescritti, rigettato l’opposizione a verbale di accertamento dell’INPS, con il quale era stato contestato l’indebito conguaglio a titolo di sgravio triennale ai sensi delle L. n. 448 del 1998 e L. n. 448 del 2001 per il periodo aprile 2001- luglio 2005, proposta dalla società;

la Corte distrettuale, premesso che l’Inps aveva assolto all’onere di provare i fatti contestati in verbale, riteneva, per quanto qui ancora interessa, l’infondatezza dell’eccezione preliminare con cui La.bit sosteneva che l’esistenza di un verbale di constatazione della Guardia di Finanza, riguardante anche i profili previdenziali, ma senza alcun rilievo di inosservanze rispetto ad essi, risultasse ostativa al successivo accertamento oggetto di causa, per effetto della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 20, norma secondo la quale l’attestata regolarità in sede ispettiva precludeva contestazioni in successive verifiche, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denuncia del lavoratore;

sul punto la Corte rilevava come proprio tali ultime circostanze avevano giustificato la successiva verifica nel rispetto del presupposto richiesto dalla norma;

nel merito, la Corte riteneva che, anche al di là della regola sull’onere della prova, fosse dimostrato l’assunto dell’I.N.P.S. secondo cui La.bit, come anche le società R. Costruzioni, La. e Ri., facevano capo ad un unico soggetto, R.A. o quanto meno la sua famiglia, sicchè, ai sensi della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, lett. d), l’incremento occupazionale che era presupposto del diritto agli sgravi per le assunzioni, andava misurato sui lavoratori di tutte le predette società e non su quelli della sola Labit;

la Corte, al fine di affermare l’unicità del referente soggettivo delle società, valorizzava la contiguità produttiva delle attività da esse svolte, la comunanza di numeri di telefono e fax, il fatto che diversi dipendenti avevano lavorato per certi periodi per una e, in altri periodi, per altra società del gruppo ed infine il fatto che il R. fosse partecipe, per ampie quote, di tutte le società, di cui erano quotisti, per il resto, la di lui moglie ed i figli del medesimo;

la Corte ha poi richiamato, posto che il primo giudice aveva applicato la prescrizione quinquennale, l’orientamento espresso da Cass. n. 6671 del 2012 che ha ritenuto decennale il termine di prescrizione relativo al recupero degli sgravi concessi in violazione del divieto di aiuti di Stato;

avverso la sentenza La.bit ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, resistiti con controricorso dall’I.N.P.S.;

la ricorrente ha depositato in data odierna atto di rinunzia al ricorso datato 2 novembre 2020.

CONSIDERATO

che:

la rinuncia al ricorso non risulta notificata ai difensori dell’Inps cui è stata conferita la procura speciale depositata in giudizio;

non potendosi pronunciare l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., in assenza di documentata rituale notifica della rinuncia alla controparte, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione (così Cass. n. 7741 del 2019);

l’adesione alla procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 3 conv. in L. n. 136 del 2018 comporta la definizione in quella sede degli oneri relativi alle spese dei giudizi in corso, per cui ricorrono le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità (vd. Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 28311 del 7.11.2018);

non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in quanto la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater è finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie e deve di conseguenza escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi d’ inammissibilità sopravvenuta del gravame (Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472