LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 11540/2013 promosso da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Latteria Montello s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 43, presso lo studio dell’avv. prof. Francesco d’Ayala Valva, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. prof. Francesco Moschetti, in virtù di procura speciale a margine del controricorso recante ricorso incidentale condizionato;
– controricorrente e ricorrente in via incidentale condizionata –
avverso la sentenza n. 77/2012 della CTR del Veneto, depositata il 30/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, recante quattro motivi d’impugnazione, contro la sentenza della CTR del Veneto, depositata il 30/10/2012, che ha confermato l’accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso due avvisi di accertamento, relativi ad Ires e Irap, riferiti agli anni 2005 e 2006.
Quest’ultima, ritualmente intimata, si è difesa con controricorso, formulando anche un motivo di ricorso incidentale condizionato.
In pendenza di giudizio, l’Agenzia delle entrate ha notificato alla controparte atto di rinuncia al ricorso, datato 23/06/2020, prendendo atto della rinuncia al rimborso delle spese di lite, formulata dalla controparte.
Con atto datato 31/12/2020, la contribuente ha dichiarato di condividere l’istanza sopra menzionata, deducendo la cessata materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito della notifica dell’atto di rinuncia al ricorso da parte dell’Agenzia delle entrate, in applicazione dell’art. 390 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese di causa vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell’accordo sul punto delle parti.
La declaratoria di estinzione esclude l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018).
PQM
La Corte:
dichiara l’estinzione del giudizio;
compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, tenutasi con modalità “da remoto”, il 16 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021