Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.15144 del 31/05/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20690-2016 proposto da:

*****, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNI IODICE, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.P., già rappresentato e difeso dall’Avvocato CLAUDIA PICCOLINO, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

M.G., e M.E., rappresentati e difesi dall’Avvocato ANTONIO TUNDO, C/o MARIO TUCCILLO per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2432/2016 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 16/6/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/3/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

RITENUTO

che, nel giudizio di cassazione, in caso di morte dell’unico difensore dopo il deposito del ricorso (o del controricorso) e prima dell’udienza di discussione (o dell’adunanza camerale), sebbene non operi l’interruzione del processo, la Corte, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, ha il potere di differire l’udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (cfr. Cass. n. 7751 del 2020; Cass. SU n. 477 del 2006);

considerato che, nel caso in esame, l’Avvocato Claudio Piccolino, unico difensore del controricorrente D.C.P., è deceduta il ***** e che non risulta in alcun modo che il D.C. ne sia stato a conoscenza.

PQM

La Corte così provvede: rinvia il ricorso a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di dare comunicazione alla parte personalmente del provvedimento di fissazione della nuova udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472