Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.15157 del 31/05/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25114-2019 proposto da:

B.H., rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE BRIGANTI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso articolato in sei motivi il ricorrente impugna il decreto con il quale il Tribunale di Ancona ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento di rigetto della protezione, internazionale ed umanitaria, emesso dalla Commissione territoriale competente.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Con atto trasmesso via posta presso la cancelleria della Corte di Cassazione e pervenuto in data 20.10.2020 il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Per effetto della rinuncia al ricorso, non notificata nè accettata dalla parte controricorrente, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, con spese a carico del rinunciante, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 19 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472