LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2481/2019 proposto da:
V.G., C.E., V.M., V.P., elettivamente domiciliati in Roma, Via G.G. Belli n. 27, presso lo studio dell’avvocato Gentile Gian Michele, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
nonchè contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
V.G., C.E., V.M., V.P., elettivamente domiciliati in Roma, Via G.G. Belli n. 27, presso lo studio dell’avvocato Gentile Gian Michele, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso principale;
-controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 15222/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
FATTI DI CAUSA
Con Decreto del 20 gennaio 2012, il Prefetto di Reggio Calabria disponeva l’accesso presso l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 143 e nominava una commissione incaricata di accertare l’eventuale sussistenza dei presupposti di legge per lo scioglimento degli organi elettivi dell’Ente locale. Sulla base della relazione depositata dalla predetta commissione e su conforme proposta del ministero dell’interno, veniva disposto, con D.P.R. 10 ottobre 2012, lo scioglimento dell’ente locale per infiltrazioni della criminalità organizzata.
I signori V.G., V.P., V.M. ed C.E. proponevano ricorso al Tribunale di Roma, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ex art. 152 (cd. codice privacy) e D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 10 deducendo la violazione della disciplina relativa al trattamento dei dati personali, di cui assumevano essere responsabili i componenti della predetta commissione, il Prefetto di Reggio Calabria e il Ministro dell’interno, dei quali chiedevano anche la condanna al risarcimento dei danni consequenziali alla illecita pubblicazione a mezzo stampa del contenuto della menzionata relazione, nonostante si trattasse di un documento riservato.
Il tribunale, con sentenza del 20 luglio 2018, dichiarava illegittima la menzione degli attori nella relazione della commissione che costituiva oggetto di pubblicazione illecita; rigettava la domanda di risarcimento del danno all’immagine che riteneva già ristorato con la pubblicazione della sentenza su un quotidiano nazionale e su due quotidiani locali.
Avverso questa sentenza i medesimi attori propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistiti dal Ministero dell’interno che propone anche ricorso incidentale in via condizionata. Le parti hanno presentato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’eccezione del Ministero dell’interno di inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto proposto avverso una sentenza soggetta ad appello, è fondata.
Costituisce jus receptum che l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell’affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice (Cass. n. 23390 del 2020, n. 2948 del 2015, n. 3338 del 2012, SU n. 10073 del 2011).
Tanto premesso, nella specie, con ordinanza del 21 gennaio 2015, successivamente non revocata, il tribunale ha qualificato espressamente la fattispecie quale azione di “responsabilità civile aquiliana da diffamazione non (…) riconducibile alla mera responsabilità civile D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 15” e, ritenendo che l’oggetto della causa “(costituisse) materia di ordinario giudizio di cognizione”, ha disposto la conversione dal rito speciale a rito ordinario ed assegnato i termini per le memorie di cui all’art. 183 c.p.c..
In tale situazione processuale, la qualificazione data dagli attori al petitum e alla causa petendi della loro domanda in termini di violazioni del codice della privacy non ha trovato conferma nella sede giudiziaria, avendo il giudice di merito qualificato quella domanda in termini di risarcimento del danno in via ordinaria e trattato la stessa con il rito ordinario civile.
Non sussiste, dunque, alcun affidamento della parte o una situazione di apparenza tale da giustificare la proposizione dell’impugnazione secondo il modello processuale delineato dagli artt. 152 codice privacy e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, comma 10, che, prevedendo l’inappellabilità della sentenza, ammette la proposizione del ricorso immediato per cassazione (come nel caso esaminato da Cass. n. 29336 del 2020 in cui il tribunale aveva applicato il rito speciale).
Il ricorso principale è dunque inammissibile, quello incidentale condizionato è assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile e assorbito il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti principali alle spese, liquidate in Euro 3000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021