Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.15180 del 01/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23886-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

M.F., nella qualità di legale rappresentante della M.S. S.A.S., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. GIANFILIPPO CECCIO, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA DELLA MERCEDE, n. 11, presso lo studio dell’Avv. LUIGI RAGNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/27/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, sez. st. di MESSINA, depositata il 15/07/2013;

nonchè sul ricorso 2435-2016 proposto da:

M.F., in proprio nella qualità di legale rappresentante della M.S. S.A.S., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. GIANFILIPPO CECCIO, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA DELLA MERCEDE, n. 11, presso lo studio dell’Avv. LUIGI RAGNO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2047/2/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, sez. st. di MESSINA, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

FATTO E DIRITTO

Osservato (relativamente al ricorso iscritto al n. 23886/2014 r.g.) che l’AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, nei confronti della M. S.A.S., a riprese per I.R.A.P., I.R.P.E.F. ed I.V.A., recuperando a tassazione maggiori redditi determinati sulla base degli studi di settore e relativi all’anno di imposta 2003, contestualmente notificando ai soci, M.A. e M.F., separati avvisi di accertamento, contenenti la rettifica del reddito di partecipazione dichiarato da costoro ai fini I.R.P.E.F.;

che tutti i predetti contribuenti impugnarono i rispettivi avvisi di accertamento innanzi alla C.T.P. di Messina che, con sentenze 406/11/11, 407/11/11 e 408/11/11, rigettò i ricorsi; che, avverso tali decisioni, i contribuenti proposero gravame innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, sez. st. di Messina la quale, con sentenza n. 183/27/2013, depositata il 15.7.2014, previa riunione, accolse gli appelli, osservando – per quanto in questa sede ancora interessa – come (a) la mancata risposta al questionario trasmesso dall’Ufficio, dovuta a circostanza non imputabile, non precludesse alla società contribuente di “presentare in giudizio le medesime eccezioni e giustificazioni che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio” e (b) lo scostamento ravvisato nella specie non evidenziasse alcuna grave incongruenza, tale da dare luogo all’operata rettifica;

che avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Si è costituito, con controricorso, M.F., nella qualità di legale rappresentante della M.S. S.A.S.;

che (relativamente al ricorso iscritto al n. 2435/2016 r.g.) l’AGENZIA DELLE ENTRATE irrogò a M.F., in proprio e quale legale rappresentante della M.S. S.A.S., anche le sanzioni conseguenti al precedente avviso di accertamento notificato alla società predetta per le riprese relative all’anno 2003;

che il M., in proprio e nella qualità” impugnò anche tale provvedimento innanzi alla C.T.P. di Messina che, con sentenza 530/11/13, rigettò il ricorso;

che avverso tale decisione il contribuente propose gravame, in proprio e nella qualità, innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, sez. st. di Messina la quale, con sentenza n. 2047/2/15, depositata il 19.5.2015 rigettò l’appello, ritenendo – per quanto in questa sede ancora interessa – (a) insussistente il dedotto vizio di motivazione della decisione di prime cure, (b) giustificata la mancata riunione tra il giudizio avente ad oggetto l’atto irrogativo delle sanzioni e quello concernente l’avviso di accertamento “a monte”, nonchè, in ultima analisi, (c) legittimo l’operato dell’ufficio;

che avverso tale sentenza M.F., in proprio e nella qualità, ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE;

Considerato che, in via del tutto preliminare, va disposta la riunione, al giudizio anteriormente iscritto al n. 23886/2014 r.g., di quello successivamente iscritto al n. 2435/2016 r.g., per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, concernendo il primo procedimento innanzi indicato l’impugnazione dell’avviso di accertamento originante l’atto irrogativo di sanzioni oggetto del secondo giudizio;

che, sempre in via preliminare, poi, va ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.F. e M.A., parti di entrambi i precedenti gradi di merito nel giudizio iscritto al n. 23886/2014 r.g. e non evocati (nè costituitisi) nell’odierno giudizio di legittimità (cfr. anche Cass., Sez. 5, 30.10.2018, n. 27616, Rv. 651077-01);

che i ricorsi devono essere pertanto rinviati a nuovo ruolo, con assegnazione di un termine perentorio per l’integrazione del contraddittorio, relativamente al primo ricorso, nei confronti dei predetti M.F. e M.A..

PQM

riunisce al ricorso anteriormente iscritto al n. 23886/2014 r.g. quello successivamente iscritto al n. 2435/2016 r.g. e li rinvia a nuovo ruolo, assegnando termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.F. e M.A..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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