Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15200 del 01/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1887-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

EDILBONACINA S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore;

EDIL SAN MARCO S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che le rappresenta e difende assieme all’Avvocato PIETRO ANTONIO BIANCATO giusta procura speciale allegata al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2486/67/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’8/6/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/2/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto dalle società parimenti indicate in epigrafe avverso la sentenza n. 115/5/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposte ipotecarie e catastali;

le società contribuenti resistono con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1.1. le contribuenti hanno proposta istanza, con allegata documentazione, di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, provvedendo al pagamento previsto ai fini del perfezionamento della definizione agevolata;

1.2. nel giudizio non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione;

1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al medesimo art., comma 13, va dichiarata l’estinzione del giudizio;

1.4. le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 6, comma 13, ultimo periodo;

1.5. non sussistono i presupposti per imporre alle ricorrenti il pagamento dell’ulteriore contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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