Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15204 del 01/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6654/2013 R.G. proposto da:

Ancona Entrate srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto in Roma, via Magliano Sabina 24 presso lo studio dell’Avv. Luigi Pettinari;

– ricorrente –

contro

S.F., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Viviana Valletta e Maurizio Discepolo, con domicilio eletto in Roma, via Conca d’Oro 184/190, presso lo studio del secondo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Ancona, n. 179/01/12, depositata l’11 dicembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2021 dal relatore Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.F. ha impugnato un avviso di accertamento per occupazione abusiva di area pubblica con il quale era stato domandato il pagamento della TOSAP per l’anno 2004.

La CTP di Ancona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 253/01/10, ha accolto il ricorso.

Ancona Entrate srl ha proposto appello che la CTR di Ancona, con sentenza n. 179/1/12, ha rigettato.

Ancona Entrate srl ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

La contribuente si è difesa con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in esame, sottoscritto per accettazione dalla controparte e dal suo difensore, con adesione alla richiesta di compensazione delle spese di lite.

Ne consegue che va dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 390 c.p.c., con compensazione delle spese di lite.

In ragione dell’esito del giudizio, alcuna pronuncia deve essere emessa in ordine al c.d. raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte,

– dichiara estinto il giudizio;

– compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta da remoto, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472