LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34773-2019 proposto da:
O.E., rappresentato e difeso dall’avv.to MARCO CAVICCHIOLI, con studio in Biella, via della Repubblica 43 (marcocavicchioli.pcert.it) ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;
– resistente –
avverso la sentenza n. 591/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 03/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. O.E., proveniente dalla Nigeria (Benin City) ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la pronuncia del Tribunale con la quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 14, comma 1, lett. C nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.
1.1. Lamenta che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la situazione descritta non fosse riconducibile alla fattispecie di cui alla lett. C) della norma disciplinante la protezione sussidiaria, senza neanche confutare le sue allegazioni in ordine al pericolo costante derivante da una situazione di violenza generalizzata e limitandosi a richiamare alcune fonti ufficiali internazionali e nazionali senza citarne il contenuto e senza curarsi di acquisire le informazioni elaborate dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo del Ministero degli Esteri. Contesta le C.O.I. richiamate, assumendo che, comunque, non erano aggiornate.
2. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 8 ed art. 115 c.p.c.: lamenta che non gli era stato consentito di contraddire, ex art. 183 c.p.c., in ordine agli elementi probatori acquisiti d’ufficio con grave violazione del contraddittorio.
3. Con il terzo motivo, lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 11 delle “Disposizioni sulla legge in generale” in relazione al Decreto n. 113 del 2018; dell’art. 5, comma 6 D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 32 ed 8: lamenta che la Corte era addivenuta ad una valutazione di inesistenza di situazione di pericolo e vulnerabilità in caso di rimpatrio, senza svolgere alcun accertamento in ordine alla situazione di fatto delle condizioni in cui versava la sua regione di origine.
4. Premesso che dall’esame del ricorso emerge, prima facie, la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancanza dell’esposizione sommaria del fatto, si osserva che tutte le censure proposte mancano di specificità ed autosufficienza, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Più precisamente si osserva quanto segue.
4.1. Quanto al primo motivo, circoscritto alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il ricorrente, lamenta che la Corte territoriale non aveva riconosciuto i presupposti della fattispecie invocata in quanto si era riferito a C.O.I. non aggiornate: tuttavia la critica non è accompagnata dall’indicazione di fonti ufficiali, diverse da quelle indicate anche dai giudici d’appello (cfr. pag. 10 secondo cpv della sentenza impugnata), che avrebbero potuto condurre ad una differente soluzione della controversia (cfr. Cass. 26728/2019; Cass.13449/2019) e ciò rende la censura priva di decisività.
4.2. Quanto al secondo motivo, premesso che la norma invocata (art. 183 c.p.c., comma 8) non è applicabile al giudizio d’appello disciplinato dall’art. 702 quater c.p.c. che, ispirato al rito ordinario, è assoggettato alla regola di cui all’art. 350 c.p.c., si osserva che la censura manca di specificità in quanto non è stata riportata la corrispondente richiesta di ulteriore contraddittorio che egli assume di aver proposto, tenendo conto che, oltretutto, la contestazione della informazioni tratte dal report di Amnesty International del 2017 deve ritenersi infondata, rientrando tale fonte fra quelle attendibili D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8.
4.3. Quanto al terzo motivo, la critica proposta è generica e non trova riscontro nella ratio decidendi della sentenza impugnata che, da una parte non ha affatto applicato la normativa sopravvenuta ex DI 113/2028 convertito nella L. n. 132 del 2018, avendone espressamente escluso l’efficacia retroattività; dall’altra, omette di indicare le ragioni della decisione di primo grado visto che la Corte territoriale ha affermato che non erano state allegate situazioni legittimanti il riconoscimento della protezione invocata, dopo avere enunciato di condividere la motivazione del primo giudice (cfr. al riguardo Cass.SU 7074/2017); dall’altra ancora reitera la non decisiva contestazione delle informazioni assunte sulle condizioni del paese di origine, senza contrapporne altre idonee a giungere ad una decisione a se favorevole, come già rilevato in occasione dei precedenti motivi.
5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021
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