LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29906-2019 proposto da:
K.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to NAZARIO URBANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto n. 4109/2019 del TRIBUNALE DI BOLOGNA, depositato il 14/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/1/2021 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.
RILEVATO DEL FATTO Che:
K.S., cittadino del Bangladesh, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);
a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di subire ritorsioni e violenze per ragioni di carattere politico;
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento K.S. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Bologna, che l’ha rigettato con decreto in data 14/9/2019;
a fondamento della decisione assunta, per quel che rileva in questa sede, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;
tale decreto è stato impugnato per cassazione da K.S. con ricorso fondato su un unico d’impugnazione;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il tribunale erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria;
il motivo è inammissibile;
osserva al riguardo il Collegio come, attraverso la censura in esame, l’odierno ricorrente si sia limitato allo svolgimento di un’analisi critica del tutto generica del provvedimento impugnato, limitandosi al richiamo dei principi affermati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità senza alcuno adeguato riferimento alle ragioni concrete e individuali destinate a sostenere la plausibilità dell’invocazione della protezione specificamente rivendicata;
in particolare, a fronte delle indicazioni contenute nel provvedimento impugnato, l’istante ha contenuto la strutturazione della propria doglianza a un’astratta e apodittica affermazione circa la mancata valutazione, da parte del giudice a quo, della gravissima situazione di povertà nel suo paese in cui il richiedente si troverebbe a dover avviare nuovamente un percorso integrativo e lavorativo dopo ben sei anni in Italia, senza tuttavia argomentare in alcun modo i prospettabili rischi di un’irrimediabile compromissione dei propri diritti fondamentali nel loro nucleo essenziale, ossia in connessione con le più elementari difese della propria dignità, non potendo, evidentemente, prospettarsi il ricorso di “gravi motivi” di carattere umanitario in presenza di una mera condizione di difficoltà (sia pure grave o persistente) a trovare lavoro nel proprio paese di origine, senza che la stessa si traduca nel disegno di una gravissima condizione di povertà endemica e inemendabile della propria comunità di appartenenza;
ciò posto, l’irriducibile genericità della censura esaminata impedisce, tanto di cogliere lo spessore effettivo dei relativi contenuti critici, quanto la reale consistenza dell’interesse alla proposizione del motivo d’impugnazione in esame, con la conseguente inevitabile qualificazione della relativa inammissibilità;
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la mancata costituzione del Ministero intimato;
dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021