LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18805-2019 proposto da:
A.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato ELEFANTE TULLIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 226/26/2019 della COMMISASIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 16/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. A.I. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l’intimazione pagamento riferito a dieci cartelle di pagamento per tributi vari non pagati sostenendo la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti.
2. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava il difetto di giurisdizione relativamente a due cartelle e accoglieva per il resto il ricorso rilevando la prescrizione quinquennale delle cartelle di pagamento 3. La sentenza veniva impugnata da Agenzia Entrate-Riscossioni e la Commissione Regionale Tributaria della Regione Campania accoglieva l’appello ritenendo che la notifica dell’avviso di intimazione aveva interrotto la prescrizione decennale dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento.
5. Avverso la sentenza della CTR A.I. ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, convertito in L. n. 225 del 2016, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR nel non rilevare la nullità assoluta dell’appello proposto Agenzia delle Entrate e Riscossioni (subentrata ad Equitalia Sud spa) avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro sia incorsa nella dedotta violazione di legge.
2. Il motivo è infondato.
2.1 Sul punto sono intervenute con un recente arresto le Sezione Unite che hanno affermato il seguente principio:” impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato R.D., art. 43, comma 4, cit., – di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (cass. S.U. 30008/2019) 2.2 Orbene, il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.
3. Ne consegue il rigetto del ricorso 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 5.600 per compensi oltre spese prenotate a debito;
– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021