Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15412 del 03/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 27179 del ruolo generale dell’anno 2012, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– ricorrente –

contro

s.r.l. Azzurro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Villani Maurizio, presso lo studio del quale in Lecce, alla via Cavour, n. 56, elettivamente si domicilia;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sede staccata di Lecce, n. 64/24/12;

udita la relazione resa nella camera di consiglio del 12 novembre 2020 dal consigliere Perrino Angelina-Maria.

RILEVATO

Che:

– per l’anno d’imposta 2004 l’Agenzia delle entrate ha contestato alla società l’erronea applicazione ad operazioni di acquisto e di successiva rivendita di oggetti d’oro, definiti dalla contribuente come rottami auriferi, del regime d’inversione contabile, in luogo di quello del margine per i beni d’occasione;

– l’impugnazione dell’avviso non ha avuto successo nè in primo, nè in secondo grado;

– per quanto ancora d’interesse, il giudice d’appello ha ritenuto che la società esercitasse nella sostanza attività di compro oro e che dovesse cedere i preziosi usati applicando il regime dell’iva del margine del regime;

– tuttavia, ha disposto la riduzione delle sanzioni al 3% dell’imposta irregolarmente assolta, in ragione della buona fede della contribuente e della mancanza di prova di evasione dell’imposta;

– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui la contribuente replica con controricorso e ricorso incidentale, pure strutturato in tre motivi.

CONSIDERATO

Che:

– la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, a norma del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 e art. 7, comma 2, lett. b), e comma 3, conv., con mod., con L. 17 dicembre 2018, n. 136:

– l’Agenzia, con comunicazione sopravvenuta all’adunanza, risalente al 25 febbraio 2021, ha aderito alla definizione;

– il perfezionamento della procedura comporta l’estinzione del processo, mentre le spese restano a carico di chi le ha sostenute.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020 e il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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