Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15428 del 03/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33608-2019 proposto da:

STEMMAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO n. 8, presso lo studio dell’avvocato MARINA MILLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CANILLI;

– ricorrente –

contro

B.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO, 1/A, presso lo studio dell’avvocato LUIGIA D’AMICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO FILIPPINI;

– resistente –

contro

ALPI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO N. 8, presso lo studio dell’Avvocato MARINA MILLI, rappresentata e difesa dall’Avvocato ROBERTA BONADEO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA, datata 4/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA, che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione di rigettare il ricorso per regolamento di competenza, nonchè di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Venezia.

RILEVATO

che:

Stemmar s.r.l. ricorre per regolamento di competenza, sulla base di quattro motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia d’impresa, datata 4 ottobre 2019, con la quale il Giudice adito, ritenuto di ricondurre l’azione proposta ad una revocatoria ex art. 2901 c.c., e rilevato che tale azione, oltre a non figurare tra i procedimenti riservati ex lege alla Sezione Specializzata in materia di Impresa, non risulta nemmeno tra i procedimenti tabellarmente riservati alla Sezione specializzata in materia di impresa di quel Tribunale, e rilevata, altresì la tardività dell’eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalle parti convenute, solo nelle memorie autorizzate, in violazione dell’art. 702-bis c.p.c., ha disposto la rimessione del fascicolo al Presidente del Tribunale di Venezia per l’eventuale riassegnazione del procedimento ad altra sezione;

con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., l’attuale ricorrente era stata convenuta in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia d’impresa, unitamente a Tolio 1962 S.r.l. e Alpi S.p.a., da B.I., per sentir dichiarare l’inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di alcuni negozi traslativi di partecipazioni azionarie intercorsi tra le società convenute;

in questa sede hanno svolto difese Alpi S.p.a., aderendo al ricorso presentato da Stemmar, e B.I., contrastandolo;

Tolio 1962 S.r.l., che, costituendosi nel merito, aveva sostenuto essere la causa di competenza del Tribunale ordinario, non ha svolto attività difensiva in questa sede;

il P.G. ha concluso per il rigetto del regolamento di competenza;

in prossimità della fissata udienza la ricorrente, Alpi S.p.a. e B.I. hanno depositato distinte memorie.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la società ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., comma 1, e art. 702-bis c.p.c., comma 4, in relazione all’eccezione di incompetenza funzionale; afferma di aver proposto, nella comparsa di costituzione e risposta depositata dieci giorni prima dell’udienza fissata ex art. 702-bis c.p.c., eccezione d’incompetenza funzionale e per materia inderogabile del Tribunale adito; sostiene che, trattandosi di incompetenza funzionale, sarebbe errata l’affermazione secondo cui è onere del convenuto indicare il diverso giudice competente per territorio, in quanto essa sarebbe inderogabile; afferma, inoltre, che, essendo l’eccezione d’incompetenza funzionale rilevabile ex officio, la parte non decadrebbe dalla possibilità di proporla oltre il limite temporale di cui all’art. 702-bis c.p.c., comma 4; infine, deduce di aver in ogni caso proposto l’eccezione d’incompetenza territoriale “nella particolare forma dell’incompetenza funzionale”, sin dall’atto introduttivo;

con il secondo motivo la ricorrente censura la decisione del Tribunale di Venezia Sezione specializzata in materia di impresa, nella parte in cui ha rigettato l’eccezione d’incompetenza per materia proposta, sostenendo che tale Tribunale avrebbe, introdotto, a carico della parte che eccepisca l’incompetenza per materia, un onere di indicare anche il giudice competente per territorio in contrasto con il disposto dell’art. 38 c.p.c.; sostiene la ricorrente che, al più, dovendo delibare la questione dell’incompetenza territoriale per statuire sull’incompetenza per materia, il Tribunale di Venezia avrebbe potuto assumere sommarie informazioni ex art. 38 c.p.c., comma 4;

con il terzo motivo la Stemmar S.r.l. denuncia la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 50-quater c.p.c., per essere stata l’ordinanza emessa dal Tribunale in composizione monocratica e non collegiale, come invece prescritto nel giudizio devoluto alla cognizione del Tribunale delle imprese;

con il quarto e ultimo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 702-ter c.p.c., comma 2, per aver il Tribunale illegittimamente rigettato l’eccezione d’inammissibilità del ricorso; ad avviso della Stemmar S.r.l., poichè la domanda era stata rivolta al Tribunale delle imprese, non poteva essere trattata con il rito sommario di cognizione, applicabile solo alle controversie devolute alla cognizione del giudice in composizione monocratica;

osservato che:

nella specie, il Giudice istruttore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia si è limitato, con il provvedimento impugnato in questa sede, come si evince dal dispositivo di tale atto, alla rimessione del fascicolo al Presidente di quel Tribunale, per le opportune determinazioni circa l’eventuale riassegnazione del procedimento ad altra sezione, e solo incidenter ha esaminato, nella motivazione dell’ordinanza de qua, la questione relativa all’eccezione di incompetenza territoriale, assumendone la tardività perchè proposta solo nelle memorie autorizzate, in cui per la prima volta – e, quindi, in violazione dell’art. 702-bis c.p.c., comma 4, – sarebbe stato indicato quale giudice territorialmente competente il Tribunale di Vicenza, questione che, peraltro, avrebbe dovuto essere delibata dal Collegio;

così dovendosi, quindi, rettamente intendere l’ordinanza de qua, da ritenersi, per le ragioni già espresse, priva di natura decisoria sulla competenza, il proposto regolamento è inammissibile, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte e secondo cui il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, rientrando, invece, nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita (Cass., sez. un., 23/07/2019, n. 19882);

da quanto precede resta assorbito l’esame di ogni ulteriore questione;

alla luce delle ragioni sopra espresse va dichiarata l’inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza;

le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore di B.I., mentre ben possono essere compensate nei confronti di Alpi S.r.l. e di Tolio 1962 S.r.l., alla luce delle rispettive posizioni e difese in relazione alla questione esaminata in questa sede;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore di B.I., delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; compensa dette spese tra la ricorrente e Alpi S.r.l. e tra la ricorrente e Talio 1962 S.r.l.; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472