LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28734-2019 proposto da:
E.A., rappresentato dall’avv. GIACINTO CORACE per procura speciale in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Milano, via Lamarmora 42;
– ricorrente –
nonchè contro MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 17/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
E.A., cittadino della Nigeria, patrocinato dall’avv. Corace, propone ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, notificato il 20.9.2019, articolato in quattro motivi, avverso il Decreto n. 6673 del 2019 del Tribunale di Milano, pubblicato in data 17.8.2019, con il quale il tribunale gli ha negato lo status di rifugiato e ha ritenuto non sussistere il suo diritto sia alla protezione sussidiaria sia alla protezione umanitaria.
In sede di audizione davanti alla Commissione, il ricorrente, nato nel 1990, dichiarava di essere nato e cresciuto in Nigeria, a Benin City, nell’EDO State, di essere di religione cristiana, di etnia edo, di aver frequentato la scuola per dodici anni, di aver fatto l’imbianchino e lavorato nei campi. Ha in Nigeria la madre, mentre il padre, che si era risposato e aveva costruito una nuova famiglia con altri figli, è morto nel *****. Dice di essersi sposato nel 2014 e di aver lasciato la moglie in Nigeria.
Sosteneva di essere fuggito perchè, alla morte del padre, la matrigna cacciava sia lui che la madre dalla casa familiare, lo faceva malmenare e faceva torturare lo zio che non voleva rivelare dove lui si trovasse. Scappava grazie al denaro procuratigli dalla compagna. Teme di rientrare in Nigeria perchè timoroso che la matrigna potesse farlo uccidere.
Nel corso del giudizio dinanzi al tribunale non veniva disposta, benchè richiesta, la nuova audizione dell’interessato: nel provvedimento impugnato il tribunale afferma che la difesa del ricorrente non ha introdotto ulteriori temi di indagine nè allegato fatti nuovi, per cui ritiene di avere tutti gli elementi per giudicare senza necessità di risentire il ricorrente.
Il tribunale ritiene credibile il racconto del ricorrente quanto alla zona di provenienza e alle sue condizioni personali e sociali, mentre esclude che, sulla base della sua vicenda personale, questi possa aver diritto alle protezioni internazionali. Sostanzialmente poi afferma che non è plausibile il racconto della aggressione e della fuga, che dal racconto non si evince perchè il ricorrente dovrebbe essere perseguitato dalla matrigna, e tale persecuzione, in sè ritenuta poco verosimile perchè il racconto è troppo vago e contraddittorio, si collocherebbe comunque nell’ambito dei rapporti privati.
Il decreto impugnato esclude quindi le ipotesi di cui all’art. 14, lett. a) e b), in mancanza di un credibile, fondato rischio di atti persecutori, e del rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, eventualità estranea alla storia personale riportata dal ricorrente.
Quanto alla lett. c), il tribunale riconosce che la Nigeria sia stata teatro di un conflitto armato nel nord del paese, dovuto alla presenza del gruppo Boko Aram, ma afferma che la situazione, per quanto instabile, non è tale nel resto del paese da poter integrare gli estremi del conflitto armato interno.
Esclude anche il diritto alla protezione umanitaria, considerando che l’attività lavorativa del ricorrente in Italia è precaria, che lo stesso non ha ancora una effettiva integrazione, mentre per contro il ritorno in patria, stante la situazione non particolarmente pericolosa, e in presenza di legami con la madre, con la moglie e con lo zio, nonchè con la possibilità di tornare a svolgere i lavori che faceva prima di abbandonare il paese, ritiene che non integri una condizione di particolare vulnerabilità.
Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
Ritenuto che:
i primi due motivi di ricorso sono dedicati alla protezione sussidiaria, gli ultimi due alla protezione umanitaria.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni, fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non avendo il giudice di merito compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente e la situazione nelle aree di provenienza, da compiersi nel rispetto degli obblighi di cooperazione istruttoria. Denuncia, oltre alla genericità della motivazione, la mancata indicazione delle fonti di informazione.
Con il secondo motivo, denuncia l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dei parametri normativi relativi all’analisi delle domande di protezione internazionale come disciplinati nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e art. 6, in quanto il Tribunale di Milano, nel valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione familiare ha erroneamente ritenuto che le violenze di provenienza endofamiliare in astratto siano estranee alle categorie della protezione sussidiaria ed al pericolo di cui all’art. 14, lett. b).
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, e sono entrambi inammissibili.
Quanto al primo, in primo luogo la censura non individua a quale domanda faccia riferimento ed in particolare rispetto a quale ipotesi di protezione internazionale, richiesta e rigettata, lamenti che il tribunale sia incorso nella violazione di legge denunciata.
In effetti, il motivo sollecita inammissibilmente una rivalutazione della quaestio facti accertata dal tribunale ed un sindacato di merito sulla sua valutazione di credibilità, che non ha violato regole normative.
Essa inoltre non è idoneamente attaccata, neppure col secondo motivo, laddove delimita la vicenda, quand’anche fosse stata credibile, ad una rilevanza meramente privata, non avendo neppure il ricorrente lamentato di non essersi rivolto alle autorità pubbliche perchè non in grado di tutelarlo efficacemente (conformemente al principio secondo il quale le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b) espresso da Cass. n. 9043 del 2019).
Con il terzo motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dei parametri normativi di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, perchè il Tribunale di Milano non avrebbe compiuto alcuna analisi oggettiva del paese di provenienza ai diversi fini della valutazione della condizione di vulnerabilità e non ha indicato le fonti dalle quali emergerebbe la possibilità di un rimpatrio in sicurezza e nel rispetto dei diritti umani inviolabili, nè avrebbe considerato la situazione del ricorrente in ordine ad una valutazione in concreto delle conseguenze del rimpatrio.
Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 in quanto il tribunale avrebbe ritenuto irrilevante il percorso di integrazione del ricorrente, in particolare i corsi di formazione seguiti.
Il terzo e il quarto motivo, relativi alla mancata concessione della protezione umanitaria, possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
Essi sono inammissibili perchè redatti in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che impone la completezza del ricorso: il ricorrente enuncia una serie di circostanze di fatto e produce alcuni documenti atti a comprovare il suo percorso di integrazione (contratto di lavoro, contratto di locazione), indicando che si tratterebbe di documentazione già prodotta nel corso del giudizio di merito, e non adeguatamente considerata dal tribunale, che ad essi non fa riferimento indicando alcune altre attività, indice di un percorso di integrazione ritenuto modesto. Tuttavia questi riferimenti sono meramente astratti, l’illustrazione del motivo si fonda su documenti e/o atti processuali, ma non osserva nessuno dei contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto: a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, nè lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indica la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, in difetto di attività processuale da parte dell’intimato.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021