Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15449 del 03/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35234-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MC PC SRL CON UNICO SOCIO, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. FRACASSINI, 18, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO BAILO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4890/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.

Ritenuto che:

L’Agenzia delle entrate, con un unico articolato motivo ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio che con sentenza nr 4890/2019 aveva respinto l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la decisione della CTP di Roma con cui era stato accolto il ricorso della società MR PC s.r.l. con socio unico in liquidazione in relazione all’impugnativa dell’avviso di accertamento riguardante la contestazione dell’inesistenza soggettiva delle operazioni in intercorse fra la contribuente in qualità di cessionaria e la B & B s.r.l. in qualità di cedente.

La CTR non aveva ritenuto sussistenti gli elementi per dimostrare in capo alla contribuente la consapevolezza di essere parte di una frode fiscale.

Osservava per quanto riguarda le omissioni fiscali non vi fosse ragione per ritenere che un soggetto, che abbia rapporti commerciali con altro soggetto, sia tenuto ad assicurarsi che questi adempia ai propri obblighi fiscali ulteriori rispetto a quelli relativi al rapporto inter partese, nel caso di emissione delle fatture. Con riguardo alla mancanza di forma scritta evidenziava che l’oggetto del contratto e l’importo negoziato (non superiore ad Euro 10.000) doveva indurre prudenzialmente la cessionaria a formalizzare il rapporto commerciale con un atto scritto.

Sottolineava che per quello che riguardava le somme corrisposte dalla B & B s.r.l. al proprio fornitore non vi era nessun obbligo neppure ispirato a prudenza di verificare quanto il venditore avesse, a monte, corrisposto al proprio fornitore. Aggiungeva poi che l’Agenzia delle entrate non aveva dedotto che il prospettato sottocosto fosse di entità tale da poter far ritenere che la merce fosse di provenienza furtiva.

Si è costituita con controricorso la contribuente.

La ricorrente denuncia in particolare la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 54, nonchè la violazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., del TUIR, art. 109, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Critica infatti la valutazione del materiale probatorio laddove in sede di esame degli elementi indiziari avrebbe erroneamente ritenuto l’assenza di colpa in capo alla contribuente per aver negoziato con la società B & B s.r.l., considerata come società cartiera.

Il motivo è inammissibile.

Va ricordato secondo il consolidato orientamento di questa Corte, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass. n. 9097 del 2017).

Orbene, la ricorrente, con il motivo di censura in scrutinio, dietro lo schermo del vizio di violazione di legge, prospetta in realtà una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è tuttavia riservato al giudice di merito; nella specie, la CTR ha ritenuto che gli elementi indiziari dedotti dall’Amministrazione non fossero sufficienti a dimostrare la colpa della contribuente la quale non era stata in grado di sapere, nonostante l’uso della diligenza e professionalità mediamente esigibile da un operatore commerciale, che il soggetto al quale si rivolgeva non era il reale fornitore dei beni negoziati ma un soggetto-schermo, ed ha reputato, esprimendo un giudizio di merito, che tale prova non era stata fornita.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della contribuente che si liquidano in complessivi Euro 6200,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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