Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1545 del 25/01/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28798-2019 proposto da:

Y.S., rappresentata dall’avv. STEFANIA SANTILLI per procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Lamarmora 42;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– resistito –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 18/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Y.S., cittadino cinese, propone ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, notificato il 20.9.2019, articolato in quattro motivi, avverso il Decreto n. 6647/2019 del Tribunale di Milano, pubblicato in data 18.8.2019, con il quale il tribunale, previa audizione del ricorrente, ha negato lo status di rifugiato e ha ritenuto non sussistere il suo diritto nè alla protezione sussidiaria nè alla protezione umanitaria.

In particolare, il tribunale rinnovava l’audizione del ricorrente, come da sua richiesta, e riferiva la vicenda personale di questi: il ricorrente dichiarava di essere esposto in patria a persecuzioni per ragioni religiose, di essersi avvicinato alla Chiesa di Dio Onnipotente dal 2012, grazie all’opera di evangelizzazione dei suoi genitori (in particolare, riferisce che il padre durante una malattia si avvicinava al culto perchè pregando la malattia migliorava), che l’incontro con la fede cambiava la sua vita, che nel 2014 veniva arrestata la sorella, anch’essa praticante, e che la polizia, alla quale la sua opera di evangelizzazione in un villaggio era stata denunciata da qualcuno, si recava a casa loro per cercarlo; in quella occasione il padre e la madre venivano picchiati, arrestati e poi rilasciati corrompendo i poliziotti con una elargizione in denaro. Essendo diventata pericolosa la situazione egli, in possesso di regolare passaporto, otteneva regolare visto per l’espatrio e decideva di lasciare il paese per l’Italia.

Il tribunale non riteneva credibile la sua storia, in particolare evidenziava varie contraddizioni sia nel suo percorso di evangelizzazione, sia nei rapporti con la polizia, e non credeva che si fosse allontanato dalla Cina per motivi di persecuzione religiosa. Sottolineava che ove schedato dalla polizia per motivi religiosi, non gli sarebbe stato concesso il visto per l’espatrio. Escludeva quindi che avesse diritto aliti status di rifugiato.

Escludeva altresì il diritto del ricorrente alla protezione internazionale e, quanto all’umanitaria, rigettava la domanda ritenendo che, da un lato ben poco avesse provato lo Y. quanto ad un eventuale percorso di integrazione, dall’altro non avesse affatto provato di essere esposto ad una compressione dei diritti umani al di sotto della soglia minima accettabile ove rimpatriato in Cina.

Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 7 del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, degli artt. 2 e 3 Cedu, la violazione dei parametri normativi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, nonchè dell’art. 15, par. 3, lett. a) e art. 46, par. 3, della direttiva n. 2013/32, 13, par. 3, lett. a) della direttiva 2005/85, e 4, par. 3. Della dir. 2004/83, nonchè l’omesso esame delle argomentazioni e dei documenti prodotti dalla difesa, l’assenza di vaglio della condizione personale del ricorrente e dalle dichiarazioni rese dallo stesso con riferimento al processo della conversione; l’omessa ricostruzione del sistema normativo e giuridico cinese con riferimento alla CAG, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5 e delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non aver il collegio esaminato la situazione del paese d’origine al fine di valutare la domanda di protezione sussidiaria.

Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14 comma 1, lett. c) e nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, perchè il tribunale avrebbe escluso che nel paese di origine vi sia una situazione di instabilità tale da costituire una minaccia grave alla vita e alla persona del ricorrente.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6 e art. 19 comma 2, nonchè l’esistenza di una motivazione apparente sulla domanda di protezione umanitaria e sulla mancanza di una specifica vulnerabilità, nonchè la violazione di una serie di altre norme: il D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16 e 17, il D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 32; il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente, alla complessa e articolata intestazione di ciascun motivo e alle plurime violazioni di legge denunciate non segue poi una distinta illustrazione delle censure preannunciate, ma una mescolanza di argomentazioni ricostruttive della disciplina o principi giurisprudenziali non correlabili a ciascuna di esse nonchè una ricorrente sollecitazione ad un riesame delle valutazioni della quaestio facti oltre i limiti sul controllo della relativa motivazione imposti dall’attuale testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La motivazione del Tribunale di Milano resiste comunque alle critiche mosse in quanto è prudente ed accurata, e rispetta la procedimentalizzazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007. Il giudice di merito ha risentito personalmente il ricorrente, e ha ritenuto che il racconto fosse contraddittorio e vacuo, inidoneo a dimostrare l’esistenza di una persecuzione per motivi religiosi nei sui confronti e, prima ancora, evidenziando i profili di inconsistenza e le intime contraddizioni delle sue dichiarazioni, non crede alla conversione alla fede cristiana, che sarebbe il fatto scatenante l’ipotetica persecuzione:

evidenzia in particolare l’incongruenza dell’affermazione secondo la quale il ricorrente avrebbe ottenuto il visto per l’espatrio in un momento in cui, secondo la sua stessa ricostruzione, sarebbe stato già perseguitato dalla polizia, nè crede alla partecipazione da parte di un soggetto perseguitato a pratiche religiose diffuse via internet, ritenendola una modalità di culto incompatibile con l’esigenza del soggetto perseguitato di sottrarsi al controllo della polizia del proprio paese di origine.

Quanto alla protezione sussidiaria richiesta, il decreto spiega efficacemente che, se vi fosse stata persecuzione religiosa, il ricorrente avrebbe avuto diritto al rifugio. In mancanza di persecuzione, esclude con accertamento in fatto non rinnovabile e comunque i cui esiti sono notori, e tratti da fonti attendibili, che non sia atto in Cina una situazione di pericolo diffuso.

Quanto alla protezione umanitaria, compie e motiva il giudizio di comparazione, e questo dà un esito negativo per il ricorrente, perchè da un lato il percorso di integrazione in Italia è ritenuto minimale, quindi non significativo di un percorso effettivo di integrazione, la cui ipotetica deprivazione potrebbe accentuare la vulnerabilità del soggetto, dall’altro, esclusa come detto la persecuzione religiosa, non trae dalle sue fonti ufficiali di informazioni elementi per affermare l’attuale esistenza, in Cina, di una situazione di totale deprivazione dai diritti umani.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472