LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4175-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEVE DI CADORE 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO USSANI D’ESCOBAR, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA COPPOLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3866/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 22/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, confermava la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato a V.M. per la ripresa a tassazione di IRPEF e altri tributi per l’anno 2001. Secondo la CTR, per quel che qui ancora rileva, il pvc notificato al coniuge della contribuente nell’anno 2001 non poteva ritenersi idoneo a far decorrere il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, essendo affetto la notifica del tutto irregolare, in mancanza di una delega della contribuente alla ricezione dell’atto in favore del coniuge. Aggiungeva poi la CTR che il diritto al contraddittorio endoprocedimentale costituisce garanzia primaria già riconosciuta a livello comunitario e dalla stessa Corte costituzionale, non ricorrendo nemmeno le ragioni d’urgenza per giustificare la tempestività dell’atto in relazione alla notifica del secondo pvc, effettuata il 18.12.2007, pochi giorni prima della notifica dell’atto di accertamento, non ricorrendo le ragioni d’urgenza.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte intimata ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, e dell’art. 139 c.p.c.. La CTR avrebbe errato nel ritenere invalido il primo pvc notificato al coniuge della contribuente.
Con il secondo motivo si deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, poichè la CTR avrebbe omesso di considerare che la verifica compiuta il 18.12.2007 presso il commercialista del contribuente non consentiva di ritenere operante il termine dilatorio di cui alla cennata disposizione.
Premesso che il ricorso è stato ritualmente preposto, contenendo gli elementi idonei ad individuare i contenuti degli atti pregressi e quelli delle censure esposte nè rinvenendosi precedenti contrari al ricorso consolidati, il motivo è fondato.
Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di I.V.A., il termine “rappresentante” D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ex art. 52, comma 6, indica semplicemente la persona addetta all’azienda o alla casa, non implicando un potere di rappresentanza in senso tecnico-giuridico in capo alla stessa, con la conseguenza che deve ritenersi rituale la sottoscrizione del processo verbale di constatazione da parte della figlia convivente di entrambi i titolari della società oggetto dell’accertamento fiscale – cfr. Cass. n. 6351/2008, conf. Cass. n. 1231, 1232 e 1233 del 2018, Cass. n. 19505/2011 -. Condividendo i principi sopra ricordati, il Collegio ritiene che la CTR abbia errato nel ritenere affetto da invalidità il pvc notificato il 14.11.2001 al coniuge del contribuente, a prescindere da una valida delega e non rilevando ai fini per cui è causa le disposizioni di cui all’art. 139 c.p.c. relative alla notificazione – come è reso palese dall’attenta lettura di Cass. n. 6351/2008 -, per farne discendere l’erronea conseguenza che lo stesso non era idoneo a far decorrere il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
Sulla base di tali considerazioni, assorbenti rispetto al secondo motivo di ricorso, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021