LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29260-2019 proposto da:
C.D., rappresentato e difeso dall’avv. DANIELA GASPARIN, per procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in Milano, via Lamarmora 42, presso il suo studio;
– ricorrenti –
nonchè contro MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 21/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
C.D., cittadino del Mali, patrocinato dall’avv. Gasparin, propone ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, notificato il 24.9.2019, articolato in tre motivi, avverso il Decreto n. 6740 del 2019 del Tribunale di Milano, pubblicato in data 21.8.2019, con il quale il tribunale gli ha negato lo status di rifugiato e ha ritenuto non sussistere il suo diritto nè alla protezione sussidiaria nè alla protezione umanitaria.
In sede di audizione davanti alla Commissione, il ricorrente, nato nel 1995, dichiarava di essere nato e cresciuto in Mali, nella regione di Kayes, di essere di religione musulmana, di etnia Kakolò, di non aver mai frequentato la scuola, di aver perso i genitori da piccolo. Cresceva con il fratello e lavorava i campi di proprietà del fratello, e nel 2016 lasciava il Mali alla volta dell’Italia, allorchè il fratello veniva ucciso da alcuni soggetti non identificati. Il denaro per la fuga gli veniva fornito da un soggetto che lo faceva lavorare per lui una volta giunto in Algeria, quindi scappava di nuovo e con l’aiuto di altri trovava il denaro per venire in Italia attraversando la Libia.
Dichiarava, quanto ai timori del ritorno in patria, di non sapere dove andare non avendo più alcun parente.
Il tribunale riteneva credibile il racconto del ricorrente quanto alla zona di provenienza e alle sue condizioni personali e sociali, ma escludeva che, sulla base della sua vicenda personale, avesse diritto alle protezioni internazionali non ritenendo la sua situazione riconducibile ad alcuna delle situazioni protette. Escludeva quindi le ipotesi di cui all’art. 14, lett. a) e b), in mancanza di un credibile fondato rischio di atti persecutori, neppure allegati e del rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, eventualità estranea alla storia personale del ricorrente.
Quanto alla lett. c), riconosceva che il Mali è stato teatro, fin dal 2012, di un conflitto armato, esploso in principio nel nord del paese e poi estesosi nelle aree centrali dello stesso, con un deterioramento complessivo della situazione nel 2018, aggravatosi nel 2019, e con un significativo aumento della violenza nei confronti dei civili specie nella regione tra il Mali e il Niger, con un cospicuo aumento del numero degli sfollati. Affermava però, citando fonti aggiornate al 2018, che l’aggravamento della situazione non riguardava le zone del sud ovest ove la situazione sarebbe stata sensibilmente differente, in particolare segnalava che le fonti non indicassero la presenza di un rischio diffuso o di una situazione di violenza generalizzata nella zona di Kayes, da cui proviene il ricorrente. Escludeva anche il diritto alla protezione umanitaria, considerando che l’integrazione si era limitata all’inizio di un percorso di alfabetizzazione e a svolgere alcune attività di volontariato, laddove ove rimpatriato il ricorrente sarebbe tornato a lavorare i campi nel frattempo divenuti suoi per la morte del fratello; escludeva che risultasse una incolmabile sproporzione tra le due situazioni atta ad integrare una condizione di vulnerabilità.
Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6,14 e 17 del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, degli artt. 2 e 3 Cedu per non aver il Tribunale di Milano riconosciuto l’esistenza di una minaccia grave alla vita del deducente, in virtù della attuale situazione in Mali. Ribadisce l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata, della mancanza dei servizi minimi che possano garantire almeno la sopravvivenza. Sostiene che il tribunale/là dove non ha riconosciuto esistente la situazione di cui all’art. 14, lett. c), a fronte di una situazione di violenza generalizzata in progressiva espansione fino a coprire anche le aree sud del paese, abbia violato la definizione stessa di conflitto armato e di violenza indiscriminata come interpretata dalla Corte di giustizia, interpretazione recepita anche dalla Corte di cassazione. Contesta l’utilizzo di Coi aggiornate e cita un rapporto UNHCR del 2019, dal quale emerge una situazione drammatica.
Il motivo è infondato.
La censura rivolta al tribunale è quella di non aver preso in considerazioni informazioni aggiornate ed attendibili sul paese di provenienza. E tuttavia, le informazioni sulle quali il tribunale ha basato la decisione provenivano da fonte attendibile ed erano aggiornate al momento della decisione. Le fonti che cita il ricorrente sono cronologicamente successive alla decisione e come tali non avrebbero potuto essere tenute in considerazione. Nè il fatto che la situazione di pericolosità diffusa si sia effettivamente aggravata nel paese di provenienza per sconvolgimenti interni riportati anche dalla cronaca internazionale dei quotidiani a diffusione nazionale è circostanza che possa essere tenuta in conto, in questa sede, per fondare un accoglimento, in quanto circostanza di fatto, benchè sopravenuta. Il che non preclude al ricorrente ogni forma di tutela, potendo egli riproporre le sue domande fondandole su fatti sopravvenuti al primo giudizio e quindi non coperti dal primo accertamento.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni, fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non avendo il giudice di merito compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente e la situazione nelle aree di provenienza, da compiersi nel rispetto degli obblighi di cooperazione istruttoria.
Denuncia anche la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, per non aver accolto la domanda di protezione umanitaria svalutandone il livello di integrazione sociale raggiunto e non considerando adeguatamente la vulnerabilità del ricorrente ove costretto a tornare in patria. In particolare, sottolinea che nel giudizio di comparazione deve essere considerata non solo la condizione del paese di origine quando il ricorrente se ne è allontanato, ma anche la situazione all’attualità, oltre al profilo della integrazione.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti determinati, la violazione dei parametri normativi relativi all’analisi delle domande di protezione internazionale come disciplinati nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto il tribunale, ai fini della protezione umanitaria, non avrebbe compiuto alcun esame della situazione oggettiva del paese di provenienza e non avrebbe indicato le fonti in base alle quali avrebbe accertato l’eseguibilità del rimpatrio in sicurezza e nel rispetto dei diritti umani inviolabili.
Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Essi sono infondati.
Il tribunale infatti ha compiuto regolarmente il giudizio di comparazione, ritenendo, con valutazione in fatto non in questa sede rinnovabile, e prendendo in considerazione la pur grave situazione esistente al momento della decisione in Mali che non risultasse accertata neppure quella condizione di vulnerabilità che consente di accordare la misura temporanea del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, anche in virtù del fatto che il ricorrente non avesse a quel momento compiuto un percorso di integrazione significativo.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021