Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1547 del 25/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29516-2019 proposto da:

R.A., rappresentato dall’avv. MARIA DANIELA SACCHI come da procura in atti e elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Cattaneo 42 H, Lecco;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 10/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

R.A., cittadino pakistano, propone ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, notificato il 17.9.2019, articolato in quattro motivi, avverso il Decreto n. 7200 del 2019 del Tribunale di Milano, pubblicato e comunicato in data 8.10.2019, con il quale il tribunale, previo rigetto della richiesta di ripetere l’audizione del ricorrente, già ascoltato dalla Commissione territoriale, ha negato lo status di rifugiato e ha ritenuto non sussistere il suo diritto nè alla protezione sussidiaria nè alla protezione umanitaria.

In particolare, il tribunale riteneva che non fosse necessario rinnovare il colloquio personale, non avendo il ricorrente allegato fatti nuovi o introdotto nuovi temi di indagine ed avendo richiamato la sua vicenda personale negli stessi esatti termini che si ricavano dal verbale di audizione. Il tribunale sottolinea poi che il ricorrente ha dato due diverse motivazioni della fuga dal paese di origine: nel modello C3 compilato inizialmente, dichiarava di essere fuggito perchè aveva un debito che non poteva restituire. In sede di audizione dichiarava invece di aver abbandonato il proprio paese di origine in quanto il padre e la sorella venivano uccisi dal capo villaggio, a seguito di una discussione per ragioni di denaro, e lui e la madre venivano minacciati di morte se non avessero ritirato la denuncia. Inoltre, deduceva che in Punjab, sua regione di provenienza esisteva una situazione di violenza generalizzata. Il ricorrente produceva alcuni documenti: contratto di lavoro, documentazione medica, certificati di morte del padre e della sorella, due denunce redatte dalla madre. Il tribunale lo riteneva nel complesso non credibile, per le diverse versioni offerte, e per le intime contraddizioni tra le stesse.

Escludeva altresì il diritto del ricorrente alla protezione internazionale e, quanto all’umanitaria, rigettava la domanda ritenendo che, da un lato ben poco avesse provato quanto ad un eventuale percorso di integrazione, avendo solo dimostrato di aver lavorato, dall’altro nulla ostava ad una sua ricollocazione lavorativa se fosse stato rimpatriato.

Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Preliminarmente, il ricorso è gravemente carente nell’esposizione del fatto, la vicenda personale del ricorrente non è narrata e si apprende solo dalla lettura del provvedimento impugnato, e nemmeno leggendo i motivi si ha una chiara percezione del fatto sostanziale e processuale. Quanto sopra riassunto non di evince in alcun modo dal ricorso.

Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. La pronuncia in limine di inammissibilità esime dal dover esaminare e finanche dal dover riportare, i motivi di ricorso.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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