LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29577-2019 proposto da:
K.I., rappresentato e difeso dall’avv. STEFANIA SANTILLI per procura speciale in atti, elettivamente domiciliato presso la stessa in Milano, via Lamarmora 42;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 21/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
K.I., cittadino della Guinea, patrocinato dall’avv. Santilli, propone ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, notificato il 27.9.2019, articolato in quattro motivi, avverso il Decreto n. 6747 del 2019 del Tribunale di Milano, pubblicato in data 21.8.2019, con il quale il tribunale ha negato lo status di rifugiato e ha ritenuto non sussistere il suo diritto nè alla protezione sussidiaria nè alla protezione umanitaria.
In sede di audizione davanti alla Commissione, il ricorrente, nato nel 1997, dichiarava di essere musulmano, di etnia Malinkè, di aver frequentato la scuola per sette anni, di aver lavorato come conducente di mototaxi, di esser rimasto orfano di entrambi i genitori nel 2013, uccisi in uno scontro etnico tra le etnie Malinkè e Guerzè, che la madre era cristiana e il padre musulmano, e il matrimonio tra persone di religione diversa era contrastato, di aver cercato invano la sorella più piccola dopo i disordini e di aver abbandonato il suo paese nel giugno di quell’anno, per far ingresso in Italia nel 2016, di lavorare in Italia con contratto a tempo indeterminato e di essere in procinto di iscriversi alla terza media.
Il ricorrente è stato presente in udienza, e ha dichiarato di ricordare e confermare il racconto fatto, per cui il collegio reputava superfluo rinnovare il colloquio personale con il ricorrente, essendo stati raccolti tutti i dati necessari ai fini della decisione.
Il tribunale riteneva credibile il racconto del ricorrente quanto alla zona di provenienza e alle sue condizioni personali e sociali, non credibile quanto alla esposizione a un rischio specifico di persecuzione.
Escludeva quindi le ipotesi di cui all’art. 14, lett. a) e b); escludeva anche la lett. c) ritenendo, sulla base di Coi aggiornate, che in Guinea fosse sussistente una situazione di instabilità, ma non di violenza indiscriminata. Escludeva altresì il diritto alla protezione umanitaria, considerando i fatti addotti dal ricorrente a testimonianza del percorso di integrazione ma escludendo che il ricorrente potesse trovarsi in una particolare condizione di vulnerabilità, se rimandato nel suo paese.
Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi in relazione alla credibilità delle sue dichiarazioni e la violazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.
Afferma che il tribunale – malgrado l’assenza di videoregistrazione – ha deciso nel merito il ricorso senza procedere ad una nuova audizione del ricorrente, chiedendogli soltanto se confermava quanto dichiarato alla commissione.
La censura è inammissibile in quanto generica, si diffonde nella illustrazione dei principi ma non si confronta adeguatamente con i punti della decisione nei quali essi sarebbero stati violati.
Il giudice territoriale appare del resto aver deciso nel rispetto dei limiti fissati da Cass. n. 21584 del 2020, laddove si afferma che “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.”.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 24 Cost., nonchè la nullità della sentenza per sostanziale omissione della motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, perchè il giudice avrebbe omesso l’indicazione degli elementi sui quali ha fondato il suo convincimento.
Addebita alla sentenza impugnata, in relazione ai punti a) e b) di cui all’art. 14, di aver escluso immotivatamente l’esistenza di un danno grave a suo carico, e di aver deciso fondandosi su alcune Coi, piuttosto che su altre, senza preventivamente sottoporle alla discussione e quindi senza sollecitare il contraddittorio sul punto, e di aver disatteso le informazioni emergenti dalle Coi prodotte dal ricorrente.
Il motivo è inammissibile, perchè l’affermazione è, anch’essa del tutto astratta, non si confronta col provvedimenti impugnato, non richiama i punti specifici in cui si sarebbe verificata la ipotizzata violazione, non segnala il contenuto delle COI prodotte, asseritamente disattese erroneamente dal giudice. Del resto, la sentenza al punto 10, non ha ignorato la situazione di instabilità in cui versa la Guinea Conacry, paese di provenienza dell’odierno ricorrente. Ha però escluso che in ragione della sua vicenda personale, rispetto alla quale non solleva dubbi in ordine alla credibilità, il ricorrente possa ritenersi esposto al rischio di persecuzioni o di rischio personalizzato.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver il tribunale di Milano riconosciuto l’esistenza di una minaccia grave alla vita del deducente, in virtù della attuale situazione in Guinea.
Deduce che, quanto alla protezione sussidiaria, il tribunale avrebbe preso in considerazione COI non aggiornate alla data della decisione, e sulla base di esse avrebbe ritenuto – erroneamente – che la Guinea, specie la regione di provenienza del ricorrente, fosse caratterizzata da una grave instabilità, ma che la stessa non potesse ritenersi pari ad una situazione di pericolo diffuso per la popolazione.
Il motivo è inammissibile perchè meramente assertorio. Il ricorrente non segnala Coi diverse e successive a quelle prese in considerazione dal Tribunale, dalle quali emerga una situazione diversa e più grave rispetto a quelle prese in considerazione dal tribunale.
Peraltro, il tribunale cita il rapporto EASO di settembre 2018, per una decisione assunta nella camera di consiglio di maggio 2019, quindi, mancando una confutazione con una fonte più recente rispetto alla decisione e comunque ad essa precedente, appare aver correttamente fondato il suo convincimento su fonte attendibile e aggiornata.
Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 comma 2, per non aver accolto la domanda di protezione umanitaria svalutandone il livello di integrazione sociale raggiunto e per non aver considerato adeguatamente la vulnerabilità del ricorrente ove costretto a tornare in patria. In particolare, sottolinea che nel giudizio di comparazione deve essere considerata non solo la condizione del paese di origine quando il ricorrente se ne è allontanato, ma anche la situazione all’attualità, oltre al profilo della integrazione.
Il motivo è fondato e va accolto.
All’interno del giudizio di comparazione sotteso alla valutazione di vulnerabilità, allo stato attuale, del richiedente, le buone capacità di integrazione del ricorrente, che ha avuto in Italia molteplici, documentate esperienze lavorative, ha imparato la lingua procurandosi un titolo di studio, si è prestato ad attività di volontariato nei confronti di altri soggetti nella stessa precaria condizione, invece di essere positivamente valorizzate come indici di una integrazione nel tessuto sociale italiano, non possono essere ribaltate a suo pregiudizio, tenendole in conto solo come indice della sua capacità di adattamento a qualsiasi situazione.
Ai fini della valutazione di vulnerabilità, inoltre, la, situazione specifica del ricorrente va considerata dal giudice di merito all’attualità, accertando quale sarebbe all’oggi cioè al momento della decisione la situazione politica e sociale del paese di origine nel quale andrebbe in ipotesi a reinserirsi, per poter considerare unitariamente e al momento della decisione se la prospettiva di essere rimandato indietro vanificando il percorso di integrazione faticosamente compiuto possa essere causa di particolare vulnerabilità personale, tenuto conto della situazione attuale del paese di provenienza. Tanto non ha fatto il tribunale, che ha ritenuto credibile il racconto personale e sociale del ricorrente, ma ha poi omesso totalmente di considerare, nell’ambito del giudizio comparativo, che, a prescindere dalla sussistenza o meno di una situazione di pericolosità diffusa nel paese di provenienza, il ricorrente è fuggito dalla Guinea quando era ancora minorenne, è orfano di entrambi i genitori e si ritroverebbe a tornare, a distanza di sei anni e più, in un posto dove non esistono più per lui legami familiari significativi nè un qualsiasi supporto che lo aiuti ad inserirsi in una realtà sociale che è comunque complessa ed economicamente disagiata.
I primi tre motivi devono essere quindi rigettati, il quarto va accolto e il decreto cassato, con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto, cassa e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021