Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.15596 del 04/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 36854/19 proposto da:

M. M W.A., elettivamente domiciliato a Venezia, San Polo 2988, presso l’avvocato Fabrizio Ippolito D’Avino, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 3.10.2019 n. 4179;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

RILEVATO

Che:

1. M. M W.A., cittadino pakistano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per sfuggire alle minacce dei familiari della propria moglie, di fede sciita, i quali erano adirati con lui in quanto di fede sunnita. Aggiunse che i familiari della propria moglie avevano già ucciso quest’ultima mentre era in stato interessante.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento M. M W.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che la rigettò con ordinanza 20.11.2017.

Tale ordinanza venne appellata dal soccombente.

La Corte d’appello di Venezia con sentenza 3.10.2019 n. 4179 dichiarò il gravame inammissibile per tardività.

Ritenne la Corte d’appello che l’ordinanza impugnata era stata letta in udienza ex art. 702 bis c.p.c., il 20 novembre 2017, mentre l’appello era stato proposto con la notificazione eseguita il 4 giugno 2018.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da M. M W.A. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

CONSIDERATO

Che:

1. Col primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per mancanza della motivazione.

Nel motivo si svolge una censura così riassumibile: in primo grado il giudice monocratico, dopo aver celebrato l’udienza del 20 novembre 2017 alle ore 17:35, si ritirò in Camera di consiglio per decidere, ed attestò nella propria decisione che di essa era stata data lettura alle ore 19:00.

Tuttavia il provvedimento venne depositato in cancelleria solo molti mesi dopo, e per l’esattezza il 5 maggio 2018, tanto è vero che solo in quella data la cancelleria diede comunicazione alle parti dell’avvenuto deposito.

Premesse queste circostanze di fatto, il ricorrente conclude che sia il termine breve di cui all’art. 704 quater c.p.c., sia il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., non potevano che decorrere dal 5 maggio 2018, giorno in cui il provvedimento venne, contemporaneamente, depositato in cancelleria e comunicato da quest’ultima alle parti.

Conclude il ricorrente affermando che la Corte d’appello avrebbe adottato una motivazione contraddittoria, dapprima affermando che il termine per impugnare fosse quello breve decorrente dalla lettura in udienza del provvedimento, ma poi applicando il termine lungo semestrale.

1.1. Il motivo è infondato in tutte e due le censure in cui si articola.

Nella parte in cui prospetta il vizio di “contraddittorietà” della motivazione il motivo è infondato, in quanto la motivazione adottata dalla Corte d’appello è ben chiara: l’appello è stato dichiarato inammissibile perchè tardivo. Dunque non vi è nè mancanza, nè contraddittorietà della motivazione.

Giova aggiungere che il vizio di “contraddittorietà” della motivazione, denunciabile in sede di legittimità, è solo quello che ricorre nel caso di contrasto irriducibile tra parti diverse della motivazione del provvedimento giurisdizionale che emerga prima facie dalla sola lettura, senza necessità di ricorrere a riscontri da reperire aliunde.

Quando, invece, come nel caso di specie, per stabilire se sia fondato l’errore denunciato dal ricorrente occorra esaminare gli atti processuali, ciò vuoi dire che il ricorrente non sta denunciando un vizio di motivazione, ma sta prospettando in realtà un error in iudicando o – come nel caso di specie – in procedendo, controllabile dalla Corte di cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, quale giudice del fatto rilevante per l’applicazione della norma processuale.

1.2. Nella parte restante il motivo è del pari infondato.

Dall’esame degli atti di causa, consentito a questa Corte dalla natura del vizio denunciato, si rileva che nel verbale del giudizio di primo grado è indicato che l’ordinanza venne letta in udienza ed allegata illico et immediate al verbale di causa.

Tanto basta per ritenere l’ordinanza nota alle parti presenti o che sarebbero dovute essere presenti sin dal 20.11.2017 (ed è lo stesso difensore del ricorrente, il quale patrocinava quest’ultimo anche nella fase di merito, a dichiarare nel ricorso per cassazione di essersi allontanato al momento della lettura dell’ordinanza).

Se, poi, la data e l’ora nelle quali, in base al verbale, avvenne la lettura del provvedimento non corrispondessero a verità, il verbale andava impugnato con querela di falso (Sez. 3, Sentenza n. 5542 del 05/04/2012, Rv. 621832 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 440 del 12/01/2009, Rv. 606215 – 01; e soprattutto Sez. 1, Sentenza n. 7124 del 29/03/2006, Rv. 590944 – 01, con specifico riferimento all’attestazione contenuta nella sentenza e nei verbali di causa in ordine all’avvenuta lettura in udienza del dispositivo), querela che lo stesso ricorrente dichiara di non avere proposto.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 327 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo si sostiene che la condotta del giudice di primo grado, il quale lesse il provvedimento in udienza ma lo depositò in cancelleria molti mesi dopo, ha impedito alla parte il corretto esercizio del diritto di difesa, dal momento che non sarebbe possibile impugnare un provvedimento del quale non si conoscono le motivazioni.

2.1. Il motivo è infondato.

Nell’ipotesi in cui la legge impone al giudice di merito di decidere la causa dando lettura contestualmente del dispositivo della motivazione, il provvedimento si ha per pubblicato con la sottoscrizione del verbale d’udienza.

Se il giudice leggesse in udienza solo il dispositivo ma non la motivazione, ne deriverebbe che:

-) il giudice ha pronunciato una sentenza nulla;

-) il giudice non potrebbe poi più depositare le motivazioni in cancelleria in epoca successiva, perchè ha già consumato il proprio potere decisionale ed ha già “pubblicato” la propria decisione sottoscrivendo il verbale;

-) la nullità di cui sopra deve essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, ed il termine di impugnazione non può che decorrere dal momento in cui è stato adottato il provvedimento nullo, e cioè dalla lettura in udienza del solo dispositivo (invece che del dispositivo e della motivazione: cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19908 del 27/07/2018, Rv. 650289 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5689 del 23/03/2016, Rv. 639292 – 01).

Ne consegue che nel caso di specie, anche ad ammettere in via di ipotesi che il Tribunale non abbia reso disponibile alle parti il contenuto dell’ordinanza, dopo averla letta in udienza, tale nullità doveva essere fatta valere con l’impugnazione da proporre nel termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza, pubblicazione avvenuta, per quanto detto, con la sottoscrizione del verbale d’udienza.

Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto tardiva l’impugnazione.

3. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, poichè l’amministrazione intimata non ha notificato alcun controricorso.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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