Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1560 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2859-2014 proposto da:

T.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO BALLARINI giusta procura speciale in sostituzione depositata l’8/10/2020:

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 199/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 09/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI ROBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato BALLARITI FABRIZIO che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CHERUBINI MATTIA che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

Equitalia Gerit S.p.A. (cui lite pendente succedeva Equitalia Sud S.p.A.), quale agente della riscossione dei tributi per la provincia di Viterbo, procedeva all’iscrizione a ruolo degli importi dovuti per effetto della sentenza n. 161/03/2007 della Commissione Tributaria Regionale di Roma, con cui era stata dichiarata la legittimità di plurimi avvisi di accertamento di rideterminazione del reddito (e di conseguente ripresa a tassazione delle imposte IVA ed IRAP non versate) della società di fatto Idrocalor s.a., avente sede effettiva in Italia e sede apparente nella *****.

Per la riscossione di tali somme veniva emessa cartella di pagamento nei confronti di T.U., ritenuto coobbligato solidale nella veste di socio della società di fatto Idrocalor.

L’impugnativa giurisdizionale proposta dal contribuente avverso il ruolo e la cartella di pagamento, accolta in prime cure, è stata poi disattesa, in appello, con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 199/37/13 resa il 9 luglio 2013.

Ricorre per cassazione, articolando due motivi, T.U.; resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo di gravame, per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si denuncia omessa pronuncia in ordine alla violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73.

Assume l’impugnante di avere, sin dall’atto introduttivo della lite, negato la propria qualità di socio illimitatamente responsabile (quindi coobbligato solidale) della Idrocalor s.a., per essere quest’ultima società di diritto panamense, da considerarsi, a mente del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, comma 1, lett. d), società di capitali, assoggettata ad IRES, con derivante esclusione della responsabilità illimitata dei soci: sulla questione (che fonda la contestazione dell’iscrizione a ruolo a carico del socio) la sentenza gravata avrebbe omesso la pronuncia e sarebbe pertanto inficiata da nullità.

1.1. Il motivo è infondato, non sussistendo il denunciato vizio.

Come evidente dalla (sì laconica, ma da leggersi unitamente alla ben più diffusa esposizione dei fatti illustrata nella parte narrativa) affermazione contenuta in parte motiva (“in questa sede non vi è spazio per una verifica circa (…) il presupposto da cui promana l’attività accertativa dell’Agenzia delle Entrate, vale a dire l’esatta natura giuridica di Idrocalor s.a.”), la C.T.R. non ha affatto mancato di esaminare la qualificazione giuridica della società, bensì ha ritenuto detta questione esulante dal corretto tema decisionale devoluto all’organo giudicante, siccome oggetto di altra controversia (e, quindi, in tale sede deducibile) il cui esito (sia pur non definitivo) fondava l’iscrizione a ruolo anche nei confronti del socio.

E siffatta valutazione – lo si osserva per scrupolo argomentativo risulta, nella sua stringatezza, ineccepibile e conforme a diritto: l’impugnativa degli atti della riscossione coattiva a mezzo ruolo promossa (quale quella in esame) ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 68, non può infatti investire il rapporto tributario o i presupposti dell’accertamento oggetto del contendere (dedotto o deducibile) nel giudizio concluso con la sentenza legittimante l’iscrizione a ruolo, ma ha un oggetto circoscritto, dacchè limitato ai vizi propri della procedura di riscossione oppure a ragioni di infondatezza dell’azione esecutiva in tal guisa intrapresa.

Da ultimo, è doveroso soggiungere che in ordine alla natura giuridica della Idrocalor come società di fatto, operante in Italia e meramente esterovestita, si è formato il giudicato in conseguenza della sentenza di questa Corte del 26 giugno 2015, n. 13251, resa a definizione del giudizio introdotto con il ricorso iscritto al R.G. n. 11384 dell’anno 2009 (richiamato nel controricorso dell’Agenzia delle Entrate) e svolto (come si legge nella narrativa di detta pronuncia) nel contraddittorio con l’odierno ricorrente: e l’esistenza di tale giudicato esterno (che, ad ogni buon conto, radica l’infondatezza del motivo in disamina) ben può essere verificato dal giudice di legittimità, per essere il giudicato esterno assimilabile agli elementi normativi (per cui il suo accertamento, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, è effettuabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, in quanto corrisponde ad un preciso interesse pubblico sotteso alla funzione primaria del processo: principio affermato da Cass. 07/04/2009, n. 8379; Cass. 21/05/2014, n. 11219; Cass. 26/10/2017, n. 25432).

2. Anche il secondo mezzo denuncia un’omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la C.T.R. esaminato il motivo, dedotto a suffragio dell’originaria impugnativa del contribuente e riproposto in appello, inerente alla omessa motivazione del ruolo e della cartella di pagamento, in quanto mancanti della indicazione delle ragioni di diritto e di fatto da cui derivava la qualità di coobbligato solidale di T.U..

2.1. La doglianza non merita accoglimento.

Se è vero, infatti, che la sentenza impugnata non si è fatta carico di esprimere alcuna valutazione sulla doglianza sollevata in grado di merito dal contribuente, è del pari vero che essa non può condurre al richiesto annullamento degli atti di riscossione.

Basti, al riguardo, osservare che la cartella di pagamento de qua (allegata al ricorso per cassazione, nell’osservanza del principio di autosufficienza), redatta in conformità al modello ministeriale di riferimento (approvato con decreto 28 giugno 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze), reca, quanto al profilo espressamente contestato, l’intestazione del destinatario quale coobbligato solidale della società Idrocalor e il richiamo specifico alla sentenza da cui scaturisce la iscrizione a ruolo effettuata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 68.

Indicazioni senza dubbio sufficienti, nel contesto di un atto impositivo a carattere vincolato, a porre il destinatario in grado di conoscere appieno le ragioni dell’intimazione di pagamento ed ostative alla dichiarazione di nullità della cartella, la cui possibilità è altresì esclusa dall’impugnativa spiegata dal contribuente il quale, senza allegare alcun pregiudizio o vulnus arrecato al suo diritto di difesa dall’asserito vizio, ha puntualmente contestato i presupposti dell’imposizione (così, sulle orme di Cass., Sez. U., 14/05/2010, n. 11722, cfr., di recente, Cass. 18/04/2017, n. 9778; Cass. 22/06/2017, n. 15580; Cass. 11/07/2018, n. 18224).

3. Rigettato il ricorso, il regolamento delle spese segue il principio di soccombenza, con liquidazione operata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna T.U. al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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