LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9271/2019 proposto da:
AGENZIA DILLE DOGANE E DEI MONOPOLI, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, pec: (Ndr: testo originale non comprensibile);
– ricorrente –
contro
C.G., rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO LISCIA ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 112, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTA MANNU; pec: (Ndr: testo originale non comprensibile);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 19/2019 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 08/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;
lette le conclusioni scritte del P.N. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI.
FATTI DI CAUSA
C.G. convenne davanti al Giudice di Pace di Cagliari l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato al fine di ottenere il riconoscimento ed il pagamento della vincita di una scommessa multipla effettuata presso una ricevitoria della concessionaria Better-Lottomatica. Assunse di aver scommesso sull’esito di tredici avvenimenti sportivi, segnatamente di tredici partite di calcio della UEFA Europa League tra cui il risultato finale della partita Dinamo Bucarest-Slovan Liberec, interrotta all’86 minuto di gioco a causa dell’invasione di campo dei tifosi della squadra di casa. Ad avviso dell’attore la scommessa multipla non avrebbe dovuto essere ritenuta valida limitatamente a quest’ultimo evento sportivo, in applicazione del D.M. 1 marzo 2006, n. 111, art. 6, comma 7, di guisa che, avendo egli indovinato l’esito delle altre dodici partite, riteneva di aver diritto al pagamento della relativa vincita.
Il Giudice di Pace di Cagliari rigettò la domanda ritenendo che le disposizioni vigenti, ai fini della valdità della scommessa, presupponessero un risultato maturato sul campo, con conseguente irrilevanza della modificazione disposta in via disciplinare dalla Uefa. In presenza della certificazione del risultato di 2-0 in favore dello Slavan Liberec doveva ritenersi che il C., avendo puntato sulla vittoria della squadra avversaria, avesse sbagliato scommessa, di guisa da perdere il diritto a qualunque somma.
Il Tribunale di Cagliari, adito in appello dal C., con sentenza n. 19 del 2019, ha accolto l’appello ritenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto certificare il risultato dell’incontro contestato sulla base delle comunicazioni ufficiali e che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non vi fosse prova dell’avvenuta comunicazione del risultato di 0-2, di guisa da dover ritenere, in applicazione del D.M. 1 marzo 2006, n. 111, art. 6, commi 1, 6, 7 e 8, che l’esito dell’evento sportivo ufficializzato da Uefa al quale la Amministrazione dei Monopoli avrebbe dovuto attenersi non era il risultato di 0-2 ma l’interruzione dell’incontro, con la conseguente invalidità della scommessa del C:oiana limitatamente all’avvenimento sportivo interrotto e, in applicazione dell’art. 6, il diritto del medesimo al ricalcolo della vincita con esclusione dell’avvenimento contestato.
Conseguentemente, in r Forma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha riconosciuto al C. il diritto al pagamento della somma di Euro 4.436,51, con le conseguente condanna dell’Amministrazione alle spese del doppio grado del giudizio.
Avverso la sentenza l‘Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Ha resistito il C. con controricorso.
La causa, già fissata alla pubblica udienza, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. n. 176 del 2020, è stata trattata in adunanza camerale non partecipata non avendo nè la parte ricorrente nè il P.G. depositato istanza per la trattazione in pubblica udienza. In vista della adunanza camerale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso mentre il C. ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione del D.M. n. 111 del 2006, art. 6 commi 2, 6 ed 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Amministrazione ricorrente censura la sentenza in ordine all’interpretazione seguita dalla corte territoriale del D.M. n. 111 del 2006, art. 6, comma 8, nel senso dell’obbligo per l’amministrazione di attendere la “comunicazione ufficiale del risultato. Ad avviso delle ricorrente tale interpretazione si porrebbe in contrasto con la richiamata normativa ed in particolare con quanto previsto dal comma 8 del menzionato art. 6, secondo il quale “l’esito degli aventi sportivi oggetto di scommessa è quello che si realizza sul campo di gara e le sue eventuali modificazioni non incidano sull’esito già certificato ai fini delle scommesse”. In presenza di una scommessa finale valida del C., ancorchè errata, il Gudice avrebbe dovuto ritenere che il medesimo avesse “perso” l’intera giocata, con il conseguente diniego di ogni somma pretesa.
1.1 Il motivo non è fondato. Non è ravvisabile nessun error iuris nella impugnata sentenza atteso che la decisione del giudice drappello risulta logica, specifica, corretta e conseguenziale rispetto alla normativa di settore. Il giudice ha fatto corretta applicazione delle disposizioni indicate in epigrafe, innanzitutto del D.M. n. 111 del 2006, art. 7, secondo cui “se uno o più avvenimenti oggetto di una scommessa multipla r sultano non validi, la scommessa resta valida e all’avvenimento non valido è assegnata la quota uguale ad 1 L’applicazione delle maggiorazioni delle vincite per le scommesse multiple di cui all’art. 9, comma 4, sono ricalcolate escludendo gli avvenimenti cui è assegnata quota 1”. In secondo luogo il Tribunale ha correttamente ritenuto che, essendo obbligo dell’Amministrazione certificare il risultato sportivo sulla base delle comunicazioni ufficiali della Uefa, nel caso in esame non vi era stata la certificazione del risultato di 0-2, come ritenuto dal Giudice di Pace, con la conseguente possibilità il vagliare la scommessa del C. in base al risultato finale della stessa ed escludere il diritto del medesimo alla vincita di qualunque somma, ma vi era stata la certificazione dell’avvenuta interruzione dell’evento e dell’assegnazione di un punteggio a tavolino, con la conseguente impossibilità di valutare l’incidenza di tale ultima scommessa sul risultato finale e sul diritto del C. ad ottenere comunque il pagamento della vincita relativa alle altre partite secondo il metodo di ridicolo di cui si è riferito.
2. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare, in favore del resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1000 (oltre Euro 200 per esborsì) più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021