LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20734/2020 proposto da:
M.A., avv. Livio Neri;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4454/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/04/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa CERONI Francesca, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO
che M.A., cittadino pakistano, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che aveva rigettato il gravame avverso la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di essere fuggito dal suo paese per sfuggire alle violenze degli aderenti al partito contrapposto al suo, vincitore delle elezioni del 2008);
che la Corte ha spiegato le ragioni che inducevano a giudicare il racconto come non credibile e comunque non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate.
CONSIDERATO
che il primo motivo è inammissibile, consistendo in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rivisitare le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito circa la valutazione di non credibilità del racconto; il documento, di cui si lamenta l’omesso esame perchè redatto in lingua pakistana (“probabilmente Urdu”), non è decisivo sia perchè il motivo non ne riporta il contenuto, il che non consente a questa Corte di apprezzarne la rilevanza, sia perchè la valutazione in oggetto è basata su ulteriori elementi valorizzati dai giudici di merito (a pag. 10), idonei a sorreggere la statuizione;
che inammissibili sono anche gli altri motivi: il secondo, concernente la valutazione di insussistenza di rischi di danno grave (D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14), stante la (non efficacemente censurata) valutazione di non credibilità del racconto, anche sotto il profilo della violenza indiscriminata nel paese di origine (art. 14 cit., lett. c) che è stata comunque esclusa sulla base di fonti informative sulle condizioni di sicurezza del paese indicate nel provvedimento impugnato, non essendo consentita in questa sede una valutazione della attendibilità intrinseca delle suddette fonti, trattandosi di quaestio facti;
che inammissibile è il terzo motivo che, ai fini della protezione umanitaria, si appunta su incensurabili apprezzamenti di fatto svolti dai giudici di merito, i quali hanno escluso la sussistenza di ragioni di vulnerabilità personale anche sotto il profilo delle ragioni sanitarie invocate dal richiedente;
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021