LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 14161/2020 proposto da:
O.B., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Massimiliano Vivenzio, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via del Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4317/2019 della Corte d’appello di Milano depositata il 26/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/04/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 12 luglio 2017, rigettava il ricorso proposto da O.B., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.
2. La Corte d’appello di Milano, a seguito dell’impugnazione del richiedente asilo, rilevava – fra l’altro e per quanto qui di interesse che l’Imo State, da cui il migrante proveniva, non era caratterizzato da una situazione di conflitto armato o violenza indiscriminata tale da determinare un rischio effettivo di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
Una simile situazione socio-politica del paese di origine non consentiva neppure di ipotizzare che l’appellante potesse subire ripercussioni dannose in caso di rimpatrio, dovendosi di conseguenza escludere anche il riconoscimento della protezione umanitaria.
3. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 26 ottobre 2019, ha proposto ricorso O.B. prospettando due motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
che:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 257 del 2008, art. 35-bis, comma 9, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, perchè la Corte distrettuale avrebbe trascurato di considerare il timore nutrito dal richiedente asilo di fare rientro in Biafra, area territoriale da cui proveniva, senza preoccuparsi di compiere alcuna indagine sull’attuale situazione della regione e limitandosi a fare richiamo agli argomenti spesi in proposito dal primo giudice e utilizzare fonti non aggiornate.
5. Il motivo è inammissibile.
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).
La Corte di merito si è ispirata a simili criteri, prendendo in esame informazioni sulla situazione esistente nell’Imo State, parte del più ampio territorio del Biafra.
La critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dai giudici distrettuali, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018).
Quanto poi all’asserito mancato aggiornamento delle fonti internazionali consultate (costituite per il vero non solo dal rapporto Amnesty International 2015/2016, ma anche dalle informazioni fornite dall’UNHCR all’interno del sito *****) è sufficiente osservare che il motivo di ricorso per cassazione che miri a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, non può limitarsi a sostenere che le fonti consultate dal giudice di merito ed espressamente indicate non fossero aggiornate, ma deve evidenziare anche, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione erano superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate, sicchè la loro consultazione non costituisce un puntuale adempimento del cd. dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 4037/2020).
6. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o l’erronea applicazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19 T.U.I.: in tesi di parte ricorrente un’attenta analisi della situazione del Biafra avrebbe dovuto condurre il collegio d’appello a una diversa valutazione della richiesta di protezione umanitaria, giacchè le rivendicazioni politiche da parte delle locali comunità potevano esporre il migrante, in caso di rimpatrio, a una condizione di violazione dei diritti fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale.
7. Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha esaminato la condizione socio-politica esistente nell’Imo State, non solo escludendo la sussistenza in quella regione di una situazione di conflitto armato o violenza indiscriminata, ma anche constatando che la stessa non era oggetto di direttive di non rimpatrio da parte dell’UNHCR, e di conseguenza ha escluso che il richiedente asilo, una volta fatto rientro in patria, potesse subire ripercussioni dannose.
A fronte di simili accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).
8. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021