LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 27699-2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
Contro
M.M.;
– intimato –
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Campania n. 172/29/12 depositata il 17/10/2012;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24.02.2020 dal Consigliere Dott. Pandolfi Catello.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 172/29/12 del 17 ottobre 2012.
La vicenda trae origine dalla notifica dell’avviso di accertamento. Condotto con metodo induttivo, notificato in data 15 luglio 2008, al contribuente M.M., esercente attività di imprenditore edile. Con l’atto veniva dedotto un maggior reddito per l’anno 2004, pari al corrispettivo della vendita di un immobile ai fini IRPEF. Inoltre veniva dedotto mancata compilazione del quadro relativo all’IRAP nel modello unico 2005.
Il contribuente opponeva l’atto impositivo con esito a lu favorevole in entrambi i gradi di merito.
L’Agenzia ha basato il suo ricorso su di un unico motivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Non ha resistito il contribuente restando intimato.
CONSIDERATO
che:
Tanto premesso ritiene il Collegio che il ricorso vada accolto per i seguenti motivi.
La CTR ha basato il rigetto dell’appello dell’Ufficio sulla considerazione che gli elementi addotti dall’Amministrazione finanziaria non erano sufficienti ad affermare che il contribuente potesse essere considerato imprenditore edile in considerazione della vendita nel 2004 di un immobile per Euro 70.000,00, di cui la metà di sua spettanza. In tale modo aveva accolto la tesi di quest’ultimo, secondo cui in occasione della vendita aveva agito come persona fisica e non come imprenditore.
Il Giudice regionale deduceva a fondamento della sua decisione che M.M. avesse ceduto nel 1999 il ramo d’azienda e che dal 2002 risultava lavoratore dipendente regolarmente assunto.
L’Ufficio lamenta l’omesso esame di cinque circostanze dedotte a base dell’accertamento.
La doglianza è fondata posto che le circostanze che verranno esaminato, costituivano circostanza fattuale in senso storico/naturalistico, di rilievo tale che, se esaminate, avrebbero determinato una diversa decisione.
L’avviso di accertamento aveva, infatti, indicato circostanze che, per la loro valenza indiziaria, giustificavano la presunzione della perdurante veste di imprenditore in capo edilizio del contribuente.
In particolare, l’Ufficio deduceva, in tale prospettiva, la mai cessata titolarità di partita IVA, l’indicazione di reddito d’impresa nel quadro RG nelle dichiarazioni fino al 2006, la invariata titolarità negli anni 2004 e 2005 di contratto ENEL per utenza non domestica, la stipula di atti di compravendita immobiliare in occasione dei quali egli stesso si era qualificato come imprenditore edile.
Di tali circostanze – la cui enunciazione è presente nell’avviso di accertamento, stralcio del quale è, per autosufficienza, incorporato nel ricorso – la CTR ha omesso nella motivazione qualsivoglia esame, mancando di valutarle, benchè le avesse richiamate nella parte narrativa della sentenza e ne avesse, quindi, piena contezza.
Il solo e generico riferimento alla circostanza che nel 1999 il contribuente aveva ceduto un ramo d’azienda, indicato come elemento decisivo per il rigetto dell’appello, è aspetto, di per sè, non assorbente e anzi privo di contenuto esplicativo, rispetto ai “fatti” indicati nei motivi di appello.
Infatti, la CTR ha mancato di precisare quale fosse l’attività del ramo ceduto e, in quanto cessione di un ramo, quale fosse l’attività residua, rispetto alla quale quella ceduta costituiva parte. Attribuisce, poi, particolare rilievo alla circostanza che dal 2002 il contribuente fosse assunto come lavoratore dipendente, senza chiarire da chi, nè in base a quale valutazione avesse considerato tale veste (formale) compatibile con le antitetiche circostanze (invece oggettive) dedotte dall’Ufficio.
Quest’ultimo ha anche evidenziato che nel 2004, anno in cui la vendita immobiliare è avvenuta, seguita da altre nel 2005, il venditore risultava essere iscritto, senza soluzione di continuità, alla Camera di commercio di Caserta, come imprenditore nel settore di “lavori generali di costruzioni di edifici”.
La Corte ritiene che il quadro dedotto dai verificatori giustificasse la presunzione che il trasferimento immobiliare costituisse espressione di quella attività, incombendo sul contribuente la prova contraria e sul Giudice regionale l’obbligo di tenerne conto nella motivazione. Oneri entrambi disattesi.
Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la definizione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania per il riesame della controversi ed anche per la definizione delle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021