Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.15670 del 04/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15109/2020 proposto da:

M.J., elettivamente domiciliato in Vicenza, presso lo studio dell’avv. Massimo Rizzato, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4982/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021da1 Dott. Roberto Bellè.

FATTI DI CAUSA

M.J., proveniente dalla *****, ha proposto domanda di protezione internazionale, che è stata rigettata dal Tribunale di Venezia, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello della stessa città;

egli ha quindi proposto ricorso per cassazione con un motivo; il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione in giudizio per l’eventuale partecipazione alla discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

con l’unico motivo di ricorso si adduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) con riferimento al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;

il motivo consta dell’affermazione per cui l’organizzazione terroristica ***** persevererebbe nel porre in essere attentati terroristici rendendo pericoloso il rientro nel paese di origine del ricorrente, con argomentazione poi sviluppata attraverso il richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali;

il ricorso va disatteso, perchè esso propone in sostanza una diversa ricostruzione del merito, inammissibile come ragione di impugnazione per cassazione (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148) a fronte di una articolata ricostruzione della situazione interna della *****, condotta nella sentenza impugnata mediante un richiamo puntuale a fonti aggiornate al 2019, attraverso le quali la Corte territoriale, pur riconoscendo che alcune zone del Paese, anche per la presenza dl menzionato movimento di *****, erano caratterizzate da violenza endemica e generalizzata, ha potuto concludere che tale condizione non poteva dirsi estesa al restante territorio, ove le tensioni non si ponevano sullo stesso piano dei più gravi requisiti richiesti dalla norma evocata;

nulla sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato alla mera costituzione in giudizio, senza svolgere attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472