Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.15671 del 04/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15110/2020 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato in Vicenza, presso lo studio dell’avv. Massimo Rizzato, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 795/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Dott. Roberto Bellè.

FATTI DI CAUSA

B.B., proveniente dalla *****, ha proposto domanda di protezione internazionale, che è stata rigettata dal Tribunale di Venezia, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello della stessa città;

egli ha quindi proposto ricorso per cassazione con un motivo; il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione in giudizio per l’eventuale partecipazione alla discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

con l’unico motivo di ricorso si adduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) con riferimento al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;

il motivo consta dell’affermazione per cui la situazione in ***** si sarebbe aggravata nel corso dell’anno 2017, sotto il profilo dei rischi per la sicurezza delle persone, con argomentazione poi sviluppata attraverso il richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali;

il ricorso va disatteso, perchè esso propone in sostanza una diversa ricostruzione del merito, inammissibile come ragione di impugnazione per cassazione (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148) a fronte di una articolata ricostruzione della situazione interna della *****, condotta dalla Corte territoriale mediante il richiamo puntuale a fonti aggiornate al giugno 2019, attraverso cui essa, pur riconoscendo che nel Paese si erano verificati “come in molti altri paesi del mondo” attentati terroristici, conclude per l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata e di una situazione tale “da far temere che la sola presenza sul territorio del richiedente lo esporrebbe a minaccia individuale grave”;

nulla sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato al deposito di “atto di costituzione” in giudizio, senza svolgere attività difensiva.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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