LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28766/2016 proposto da:
Acqua Minerale San Benedetto S.p.a., anche in qualità di successore di Roderesch International B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell’avvocato Ricci Sante, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Marelli Fabio, Toffoletto Alberto, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ingenieria Y Comercio Incom S.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio Colonna n. 39, presso lo studio dell’avvocato Passalacqua Marco, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Daino Paolo, Erede Sergio, Salvaneschi Laura, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
N.I.J.L., N.I.J., N.I.V.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2883/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 07/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal cons. SOLAINI LUCA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA che chiede rigettarsi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letto il ricorso, illustrato da memoria, proposto dalla società Acqua Minerale S. Benedetto spa che pone la questione dell’impugnabilità o meno del lodo per erroneità e/o iniquità nella determinazione dell’oggetto del contratto, ex art. 1349 c.c., da parte dell’arbitro quale arbitratore, nonostante che nell’elenco tassativo dei motivi d’impugnazione del lodo, ex art. 829 c.p.c., tale ipotesi non sia espressamente contemplata; letto il controricorso di Ingenieria Y Comercio Incom S.L., anch’esso illustrato da memoria.
Rilevato come la società ricorrente chieda la trattazione in pubblica udienza ed anche il PG in sede della requisitoria (v. p. 1) ha rilevato la valenza nomofilattica della questione.
Ritenuto che la suddetta richiesta è meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021