Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.15694 del 04/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7047/2017 proposto da:

R.R.M.d.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Dora n. 2, presso lo studio dell’avvocato Russo Federico, rappresentata e difesa dagli avvocati Curci Emilio, Di Ciaula Domenico, giusta procura a margine del ricorso e procura allegata alla memoria;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 29/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 20/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO IN FATTO

che la signora R.R.M.d.C., cittadina spagnola, chiedeva al Tribunale di Foggia di dichiarare, ai sensi dell’art. 116 c.c., la nullità del matrimonio contratto dai signori C.F. e S.G. il 1 giugno 1991, sul presupposto che il C. non aveva lo stato libero, essendo coniugato con lei sin dal 7 marzo 1973, data di celebrazione del matrimonio concordatario con effetti civili, in Spagna, dalla cui unione era nata una figlia; chiedeva di accertare la propria qualità di erede del C., al fine di recuperare la proprietà dei beni caduti nella successione della S. e della figlia C.M.;

che la R. precisava che la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con il C., resa dal Tribunale di Foggia il 5 luglio 1989, non le era opponibile perchè emessa nella sua contumacia, a lei mai notificata e non riconosciuta in Spagna, come dimostrato dal fatto che la Corte di cassazione di Madrid ne aveva negato il riconoscimento sull’istanza di exequatur presentata dalla S. in Spagna;

che la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 20 gennaio 2017, rigettava il gravame della R., confermando la sentenza impugnata;

che avverso questa sentenza la R. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso risulta notificato alla S., la quale non ha svolto attività difensiva, “presso lo studio dell’Avv. Giovanni Garofalo in Bari, alla Via…”, mentre dalla sentenza impugnata risulta che la S. era difesa in appello (e dinanzi al tribunale, come risulta dalla sentenza in atti) dall’avvocato Vincenzo Tizzani come unico difensore e anche la citazione in appello risulta notificata all’avv. Tizzani “con studio in Manfredonia alla Via…”;

che la predetta notifica non risulta idonea a garantire la regolarità del contraddittorio;

che si deve disporre, a norma dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del ricorso a cura della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone la rinnovazione della notifica del ricorso entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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