LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17132/2020 proposto da:
E.L., elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Folco per procura speciale redatta su foglio allegato al ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefetto della Provincia di Udine;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 119/2020 del Giudice di Pace di Udine, depositata il 5 giugno 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2021 dal Consigliere Vannucci Marco.
OSSERVATO che il ricorso presentato da E.L. è per la cassazione dell’ordinanza emessa il 5 giugno 2020 dal Giudice di pace di Udine, recante rigetto dell’impugnazione da tale persona proposta contro il decreto dispositivo della sua espulsione dal territorio dello Stato emesso dal Prefetto della Provincia di Udine il 11 dicembre 2019;
che tale ricorso è stato notificato al Prefetto di Udine il 16 giugno 2020 mediante sua consegna negli uffici in Roma dell’Avvocatura generale dello Stato;
che la parte pubblica intimata non si è costituita in questa sede;
che nel giudizio di merito definito con la sopra indicata ordinanza la difesa del Prefetto non è stata assunta dall’Avvocatura dello Stato;
che il ricorso per la cassazione di ordinanza definitiva di procedimento di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va promosso nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto (id est, il Prefetto), in ragione dell’autonomia funzionale ad essa attribuita nel giudizio di opposizione all’espulsione dello straniero, e, altresì, quando questa non sia stato difesa dall’Avvocatura dello Stato, notificato presso di essa (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. n. 12265 del 2019; Cass. n. 28852 del 2005);
che, la notificazione del ricorso all’Avvocatura dello Stato che nel giudizio di merito non si sia costituita per il Prefetto è dunque nulla e di essa deve essere disposta la rinnovazione in applicazione dell’art. 291 c.p.c..
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando al ricorrente termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notificazione del ricorso al Prefetto della Provincia di Udine presso il suo ufficio.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021