LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16827/2016 proposto da:
Comune di Uta, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Portuense n. 104, presso la sig.ra D.A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Scarparo Maurizio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nonchè contro S.B., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 10, presso lo studio dell’avvocato Castellani Filippo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Frau Camilla, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Comune di Uta, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Portuense n. 104, presso la sig.ra D.A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Scarparo Maurizio, giusta procura in calce al ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 384/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 16/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RILEVATO IN FATTO
che il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1813 del 2013 e successiva ordinanza di correzione di errore materiale, in accoglimento delle domande di S.B., condannava il Comune di Uta al risarcimento del danno, determinato in complessivi Euro 2076226,41, compreso il danno da ritardo, per la perdita della proprietà di immobili irreversibilmente trasformati per la realizzazione di una scuola elementare e media, acquisiti in proprietà dal Comune e stimati secondo il valore venale;
che la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 10 giugno 2015, accoglieva parzialmente il gravame del Comune di Uta (in relazione al quarto e quinto motivo di appello) laddove, pur avendo ritenuto che la perdita del diritto di proprietà fosse avvenuta al momento della proposizione della domanda, in data 14 novembre 1989, il tribunale aveva fatto decorrere il cd. danno da ritardo (interessi e rivalutazione sul valore del bene) dall’anno 1980 (epoca di scadenza dei termini per l’espropriazione) anzichè dal 1989 (data della domanda risarcitoria) e laddove il tribunale non aveva decurtato dagli importi dovuti la somma di L. 13519893,00 (Euro 6982,44) corrisposta in data 5 maggio 1981 (quale acconto sull’indennità di espropriazione); la Corte rigettava il gravame nel resto e, con ordinanza del 16 marzo 2016, disponeva la correzione della sentenza del 10 giugno 2015 per errore materiale nella parte concernente la rideterminazione del maggior danno (calcolato in Euro 349664,01, anzichè in Euro 843291,73); che avverso questa sentenza e la menzionata ordinanza di correzione il Comune di Uta propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi, resistiti dal S. che propone ricorso incidentale sulla base di sei motivi;
che le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
che nella memoria depositata il Comune di Uta ha riferito di avere, successivamente all’introduzione del presente giudizio, cioè in data 14 giugno 2017, adottato il decreto di acquisizione “sanante” dei beni costituenti oggetto del contendere, ai sensi dell’art. 42 bis t.u. n. 327 del 2001 e, di conseguenza, ha chiesto di dichiarare improcedibili le domande risarcitorie proposte dal S. nei precedenti gradi di giudizio e di cassare la sentenza impugnata in questa sede;
che, in prossimità dell’adunanza, il S. ha formulato istanza di rinvio della trattazione del ricorso, in ragione della necessità di svolgere difese in relazione al contenuto della menzionata memoria del Comune il S.;
che, in accoglimento di tale istanza, il Collegio dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021