LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16480-2018 proposto da:
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO FURITANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO ZANASI;
– ricorrente –
contro
CAVA KIWI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO GOMMELLINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO TARGHINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3291/2017 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il 01/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 3291, depositata in data 1 dicembre 2017, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha rigettato l’appello del Comune di Castelfranco Emilia avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato tre avvisi di accertamento emessi a fini ICI, per i periodi di imposta dal 2007 al 2009 e relativamente al possesso di una cava;
– a fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevato che:
– gli avvisi di accertamento recuperavano a tassazione un’area estrattiva, non dichiarata dalla contribuente, cui l’Ente aveva attribuito una rendita presunta;
– legittimamente il primo giudice aveva rilevato che la disposizione evocata dall’Ente (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4) era stata abrogata (dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173) a decorrere dal 2007, in quanto la contribuente aveva dedotto “la carenza di potere in capo al Comune, di attribuire rendite catastali”, così che il rilievo in questione non aveva “introdotto nuovi motivi, ma semplicemente accolto le ragioni della ricorrente”;
– in ragione della cennata abrogazione, e come reso esplicito dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, il Comune non poteva avvalersi “di rendite presunte” nè aveva il “potere di determinare ed attribuire una rendita”, poteri, questi, spettanti (solo) all’Agenzia delle Entrate;
– doveva ritenersi illegittimo, peraltro, l’accatastamento di una cava nel catasto dei fabbricati venendo in considerazione (piuttosto) un terreno agricolo iscrivile, senza rendita, al catasto terreni;
2. – il Comune di Castelfranco Emilia ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;
– resiste con controricorso Cava Kiwi S.r.l..
CONSIDERATO
che:
1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente denuncia la nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello col quale esso esponente aveva dedotto l’inammissibilità del motivo di ricorso, – svolto da controparte (solo) con le memorie autorizzate, ed accolto dal giudice di prime cure, – concernente l’abrogazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4;
– spiega, in particolare, il ricorrente che, – nel rilevare che controparte aveva svolto la deduzione inerente “la carenza di potere in capo al Comune, di attribuire rendite catastali”, – la gravata sentenza non aveva (affatto) dato conto della tempestività (in quanto introdotta col ricorso introduttivo del giudizio piuttosto che quale motivo aggiunto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24) di una siffatta deduzione che, in effetti, doveva ritenersi estranea alla causa petendi del ricorso introduttivo ove la ricorrente aveva denunciato la nullità degli avvisi di accertamento perchè il Comune aveva “attribuito la rendita in luogo dell’Agenzia del territorio”;
– col secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla L. n. 342 del 2000, art. 74, alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, art. 5, commi 3 e 4, e art. 10, assumendo, in sintesi, che, – indifferente, ai fini in discussione, il disposto della L. n. 342 del 2000, art. 74, che ha riguardo all’attribuzione della rendita catastale definitiva, – dall’abrogazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 4, – anch’essa indifferente ai fini in trattazione siccome (diversamente) rilevando, nella fattispecie, il disposto (tutt’ora vigente) di cui allo stesso art. 5, cit., comma 3 in relazione al possesso di immobile (una cava) non iscritto in catasto ma classificabile nel gruppo catastale D, – non può affatto trarsi una qualche preclusione allo svolgimento dei poteri di accertamento dell’Ente locale, in fattispecie connotata, peraltro, dall’omessa dichiarazione del possesso dell’immobile (una cava in attività autorizzata sin dal 28 febbraio 2003);
– il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al R.D. n. 1572 del 1931, art. 18, al R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 6 e 10, al D.M. n. 28 del 1998, artt. 2 e 3, al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, sul rilievo che, – diversamente da quanto dalla gravata sentenza statuito, – l’area destinata ad attività estrattiva e, dunque, di natura industriale, deve ascriversi al catasto dei terreni in quanto bene dotato di autonomia funzionale e reddituale;
2. – il primo motivo, – che pur prospetta profili di inammissibilità, è destituito di fondamento;
2.1 – non è fondata, difatti, la censura di omesso esame in quanto, corretta o meno che sia la relativa soluzione, la gravata sentenza, – sia pur con motivazione non particolarmente perspicua, e lineare, – ha dato mostra di farsi carico della questione (così) devolutagli, rilevando che il motivo di ricorso involgente l’abrogazione della disposizione normativa che autorizzava l’Ente locale a determinare la base imponibile dell’ICI, con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4), non poteva considerarsi nuovo (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24) in quanto costituiva, in buona sostanza, svolgimento della deduzione articolata dalla stessa ricorrente in ordine alla “carenza di potere in capo al Comune, di attribuire rendite catastali”;
– per vero, ciò che il ricorrente finisce col censurare deve ascriversi, – quanto, dunque, alla novità in sè della quaestio iuris in trattazione, ad una (in tesi) non corretta lettura del ricorso introduttivo da parte del giudice del gravame ma, sotto questo profilo, il motivo difetta di autosufficienza in quanto, – nel riportare i motivi di appello svolti dalla stessa parte, odierna ricorrente (secondo la quale, nel motivo del ricorso introduttivo “sub lett. A) si eccepisce la nullità dell’atto perchè erroneamente controparte ritiene che il Comune abbia attribuito la rendita in luogo dell’Agenzia del Territorio”), – detto ricorso introduttivo non viene riprodotto, nemmeno in sintesi, per dar conto del difetto di una deduzione circa la carenza del potere dell’amministrazione di attribuire rendite catastali (qual rilevata dal giudice del gravame); e, come rimarcato dalla Corte, sinanche con riferimento all’atto di appello, l’interpretazione del contenuto dell’atto processuale va correlata al suo tenore complessivo, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (v., ex plurimis, Cass., 21 novembre 2019, n. 30341; Cass., 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., 31 marzo 2011, n. 7393; Cass., 12 gennaio 2009, n. 346; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1224);
2.2 – il rilievo svolto dal giudice del gravame deve ritenersi, poi, condivisibile;
– è ben vero che la disciplina processuale del rito tributario esplicita che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione dell’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, motivi che costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento e la cui formulazione soggiace alla preclusione discendente dal combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 24, c. 2 (Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); deve, però, escludersi la prospettabilità di un motivo aggiunto, – in quanto tale da ricondurre alla disciplina dell’art. 24, cit., – laddove la ragione di censura (per l’appunto il motivo), – senza alterare l’oggetto dell’indagine processuale e, così, presupponendo la già articolata causa petendi del ricorso, quanto, dunque, ai dati fattuali postivi a fondamento (nella fattispecie un avviso di accertamento fondato sulla rendita cd. presunta, qual correlata, come detto, al valore di fabbricati similari) ed alla relativa qualificazione giuridica (qui con riferimento alla carenza di potere dell’amministrazione locale in ordine all’attribuzione della rendita catastale; L. n. 342 del 2000, art. 74), – si risolva nella prospettazione di una diversa qualificazione giuridica di quei medesimi dati fattuali (nella fattispecie da sussumere sotto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, piuttosto che sotto l’art. 74, cit.);
– come, difatti, statuito dalla Corte, – per lo più con riferimento ai motivi di appello che, com’è noto, non consentono domande (o eccezioni) nuove (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57; v. peraltro, con riferimento al giudizio di primo grado, Cass., 17 gennaio 2019, n. 1161), – non vi è immutazione della causa petendi del ricorso nella diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio in relazione agli elementi materiali della fattispecie già acquisiti al processo, e senza che, dunque, ne risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine (v. Cass., 26 novembre 2014, n. 25077; Cass., 28 gennaio 2008, n. 1838; Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; v. altresì, Cass., 12 gennaio 2007, n. 525; Cass., 7 gennaio 2005, n. 226; Cass., 3 marzo 2005, n. 4602; Cass., 17 dicembre 2004, n. 23480; Cass., 6 ottobre 2003, n. 14863; Cass., 3 maggio 2002, n. 6347);
3. – anche il secondo ed il terzo motivo, – che vanno congiuntamente trattati in ragione delle rispettive implicazioni sulla quaestio iuris dirimente, – non possono trovare accoglimento;
3.1 – occorre premettere che, nella fattispecie, – per come emerge dalle pronunce di merito e, per vero, dallo stesso ricorso (v., a fol. 27 s., lo stralcio di motivazione degli avvisi di accertamento qual riprodotto dal ricorrente), – la rendita presunta (non meglio definita dalla gravata sentenza) è stata (esattamente) determinata, quale base imponibile ICI per i periodi di imposta 2007, 2008 e 2009 (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4), in relazione alla “rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto” (ovvero, – per dirla nei termini impiegati dal ricorrente, – seguendo “il medesimo procedimento che utilizza l’Agenzia delle Entrate… quando accatasta in categoria D/1 le aree destinate ad attività estrattiva”);
3.2 – come correttamente assume il ricorrente, la Corte ha ritenuto, secondo un consolidato orientamento interpretativo, che ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), per fabbricato rilevante ai fini ICI deve intendersi l’unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, ovvero l’immobile suscettibile di accatastamento ai sensi del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 1, 4, 5 e 10 (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536; Cass., 23 giugno 2006, n. 14673); e, dunque, che l’iscrizione di una unità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l’assoggettamento del bene all’ICI, ma non anche necessario, essendo l’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato fabbricato, in ragione dell’ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione, ovvero dal momento in cui lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 21 marzo 2019, n. 7968; Cass., 30 aprile 2015, n. 8781; Cass., 23 giugno 2010, n. 15177; Cass., 10 ottobre 2008, n. 24924);
– si è, altresì, precisato, in una siffatta prospettiva, che, ai fini dell’ICI, il “presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito”, così considerandosi tassabili (anche) le aree scoperte (qui con riferimento ad aree portuali) in quanto rispondenti alla nozione di fabbricato (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 12 aprile 2019, n. 10287; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536; Cass., 13 febbraio 2019, n. 4221; Cass., 22 agosto 2017, n. 20259; Cass., 20 aprile 2017, n. 10031); e, con riferimento ai presupposti dell’inventariazione catastale, si è, in effetti rimarcata la riferibilità della relativa disciplina “non al fabbricato in quanto tale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU); a sua volta rapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.) suscettibile di autonoma funzionalità e redditività.” (Cass., 23 maggio 2018, n. 12741), avuto, dunque, riguardo, in particolare, ai dati di regolazione desumibili dal R.D.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5, conv. in L. 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo il quale costituisce unità immobiliare urbana “ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sè stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.”) e dal D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2 (alla cui stregua l’unità immobiliare “è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.”; v., altresì, Corte Cost., 20 maggio 2008, n. 162, quanto alla nozione di immobile per incorporazione, ai sensi dell’art. 812 c.c., ed alle conseguenti implicazioni sul piano della disciplina catastale);
3.3 – ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, secondo il sistema di valutazione automatica fondata sulla rendita catastale (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4), la Corte ha già rilevato che, nel caso di terreni sfruttati come cave, “la valutazione di cui si tratta deve essere operata con il metodo del valore venale di cui al citato art. 52, n. 1 avuto riguardo alla circostanza che il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18 esclude le cave dalla stima fondiaria, e che la eventuale indebita iscrizione delle aree nel catasto terreni non può valere a ravvisare nella rendita fondiaria erroneamente risultante da tale iscrizione l’idoneità ad esprimere la potenzialità reddituale derivante dallo sfruttamento dei terreni stessi per una finalità estrattiva di natura esclusivamente industriale.” (Cass., 17 gennaio 2001, n. 649 cui adde Cass., 5 marzo 2020, n. 6207; Cass., 6 dicembre 2018, n. 31604; Cass., 18 settembre 2013, n. 21277; Cass., 29 luglio 2009, n. 17571; Cass., 30 agosto 2006, n. 18755; Cass., 23 novembre 2005, n. 24568; Cass., 19 ottobre 2001, n. 12774);
– la Corte ha altresì rimarcato, questa voltàai fini ICI, la rilevanza del possesso di un terreno suscettibile di sfruttamento per attività estrattive, in considerazione, secondo il regolamento urbanistico, della sua potenzialità edificatoria “ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali”, con conseguente determinabilità della relativa base imponibile in relazione al valore venale (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5; v. Cass., 28 novembre 2019, n. 31079; Cass., 8 luglio 2019, n. 18303; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3267; Cass., 9 giugno 2017, n. 14409);
3.4 – sotto il profilo dell’iscrivibilità in catasto, – che, come anticipato, già concorre ad integrare il presupposto di fatto dell’imposta, – la specifica disciplina dei “fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati”, – qual evocata dal ricorrente in termini di qualificazione normativa dei fatti posti a fondamento degli avvisi di accertamento impugnati, – contempla la determinazione della base imponibile, – “fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita” (id est fino a quando non venga presentata dal contribuente la dichiarazione, ora secondo la procedura cd. Docfa, di iscrizione in catasto, con attribuzione di rendita provvisoria, “a seguito della quale il proprietario diviene titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, in relazione alla quale può risultare tenuto a pagare una diversa somma rispetto a quella provvisoriamente determinata in base al metodo sopra indicato; sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge.”; v. Cass. Sez. U., 9 febbraio 2011, n. 3160 cui adde Cass., 11 aprile 2019, n. 10126; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3277; Cass., 11 maggio 2018, n. 11472; Cass., 14 settembre 2016, n. 18056; Cass., 6 giugno 2012, n. 9111; Cass. Sez. U., 15 febbraio 2011, n. 3666), – sulla base del valore contabilizzato dall’impresa e, dunque, del costo rivalutato di acquisizione del bene ricavabile dalle scritture contabili, ed aumentato degli eventuali costi incrementativi (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3; per le modalità di applicazione del criterio in questione v. Cass., 10 aprile 2019, n. 10006; Cass., 13 giugno 2012, n. 9602; Cass., 28 aprile 2010, n. 10134; Cass., 21 aprile 2009, n. 9385);
– disciplina, questa, della base imponibile ICI per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (ma non ancora iscritti in catasto), che la Corte ha interpretato (in conformità, peraltro, alla lettura offertane dal Giudice delle leggi; v. Corte Cost., 24 febbraio 2006, n. 67) rilevando che:
– l’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore contabile del cespite presuppone la ricorrenza dei due ulteriori requisiti costituiti dal possesso del bene quale interamente riferibile all’impresa e dalla sua distinta contabilizzazione;
– nell’insussistenza di detti due requisiti, la base imponibile potrà, quindi, correlarsi al criterio sussidiario, e di carattere generale, fondato sulla rendita dei fabbricati similari iscritti in catasto (cd. rendita presunta), che “proprio in virtù della sua generalità, è applicabile anche ai fabbricati classificabili in cat. D “diversi da quelli indicati nel comma 3" (come la stessa norma dispone), dovendosi intendere per tali quelli che non presentino gli ulteriori due requisiti appena evidenziati” (Cass., 16 agosto 2005, n. 16916 cui adde Cass., 11 aprile 2019, n. 10125; Cass., 24 febbraio 2016, n. 3618; Cass., 15 marzo 2013, n. 6609; Cass., 6 giugno 2012, n. 9111; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21445; Cass., 21 aprile 2009, n. 9385);
3.5 – come però correttamente ritenuto dal giudice del gravame (e, per vero, rilevato, sia pur incidentalmente, dalla Corte; v., in particolare, Cass., 11 aprile 2019, n. 10125, Cass., 6 giugno 2012, n. 9111) la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, ha abrogato le cennate disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 1992, – dal ricorrente evocate sulla base di arresti giurisprudenziali che non si fanno carico della questione (così – Cass., 22 agosto 2017, n. 20259) ovvero che hanno riguardo a fattispecie sussumibili sotto il vigore delle previgenti disposizioni, – che consentivano di determinare (art. 5, comma 4), e di accertare (art. 11, commi 1, 2 e 3), l’imponibile ICI in relazione ai “fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto”, sulla base del valore “determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti” (art. 5, comma 4, cit.);
– abrogazioni, quelle in discorso, che si correlano, in effetti, alla rimodulazione degli interventi legislativi volti a consentire l’emersione del patrimonio immobiliare sottratto all’inventariazione catastale (v. in particolare, e per quel che qui interessa, la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58 nonchè la L. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 336) oltrechè alla specifica disciplina introdotta in ordine agli atti di attribuzione e di modificazione delle rendite catastali (L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74); disposizioni, queste, alla cui stregua la Corte ha già avuto modo di rilevare l’esclusiva competenza riservata all’amministrazione centrale dello Stato in ordine l’attribuzione della rendita catastale, sia pur rimarcando “il ruolo partecipativo, informativo e di impulso dei comuni in ambito catastale” (Cass., 14 marzo 2019, n. 7275).
3.6 – per effetto, dunque, delle cennate abrogazioni è venuto meno, a decorrere dal periodo di imposta 2007, il potere di accertamento del Comune correlato alla determinazione (in via provvisoria) della rendita catastale di fabbricati non iscritti in catasto (diversi da quelli iscrivibili nel gruppo catastale D, interamente posseduti e distintamente contabilizzati da imprese) sulla base della rendita (cd. presunta) attribuita a fabbricati similari già iscritti (art. 5, comma 4, cit., in relazione all’art. 11, comma 1 ss., cit.); situazione giuridica attiva, questa, che il legislatore ha evidentemente ritenuto non più essenziale, avuto riguardo (proprio) alla disciplina dei poteri di impulso spettanti ai Comuni (in tema di iscrizione catastale) ed al conseguente procedimento amministrativo istituito per l’emersione (in termini certi e ristretti) della materia catastale (v. la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, cit.), laddove le ragioni di tutela dell’interesse impositivo, – già affidate ai poteri attribuiti all’Ente locale, – sono state dislocate nella disciplina del cennato procedimento amministrativo volto all’emersione delle situazioni che avrebbero dovuto formar oggetto di dichiarazioni (dei soggetti interessati) per l’accertamento di unità immobiliari urbane di nuova costruzione ovvero di variazione dello stato dei beni (D.M. n. 701 del 1994, art. 1) e, quanto alla determinazione della base imponibile dell’ICI (pur sempre incentrata sul criterio principale costituito dalla rendita catastale rivalutata; D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2), nella disciplina degli effetti ordinari del provvedimento di attribuzione (o di variazione) della rendita catastale (L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1), effetti, questi, che sono destinati a prodursi anche per il passato, in ragione dell’utilizzabilità (applicabilità) della nuova rendita catastale anche a periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione di detto provvedimento, ed a decorrere dall’epoca della variazione materiale che ha portato alla modificazione della rendita medesima (per il rilievo che, ai sensi dell’art. 74, comma 1, cit., il provvedimento di attribuzione della rendita ha natura “meramente accertativi della concreta situazione “catastale” dell’immobile”, così che all’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata si coniuga la sua applicabilità “a fini impositivi anche per annualità d’imposta per così dire “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.”, v. Cass. Sez. U., 9 febbraio 2011, n. 3160 cui adde, ex plurimis, Cass., 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., 11 novembre 2011, n. 23600; Cass., 30 settembre 2011, n. 20033; v. altresì, in una convergente prospettiva ricostruttiva, Cass., 11 settembre 2019, n. 22653; Cass., 27 luglio 2012, n. 13443; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20775);
3.7 – come, poi, in più occasioni rimarcato dalla Corte, la pretesa impositiva risultante dall’atto impugnato delimita (per petitum e causa petendi) l’oggetto del giudizio tributario, che ha natura impugnatoria e rispetto al quale l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale (cfr., ex plurimis, Cass., 5 marzo 2020, n. 6208; Cass., 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., 2 luglio 2014, n. 15026, in motivazione; Cass., 28 giugno 2012, n. 10806; Cass., 29 ottobre 2008, n. 25909); rilievo, questo, che dà, a sua volta, conto dell’immutabilità, nel corso del giudizio, degli elementi fattuali, e delle conseguenti qualificazioni giuridiche, qual posti a fondamento dell’atto di imposizione;
– ne consegue, nella fattispecie, che il potere impositivo del Comune è stato esercitato in relazione ad un criterio (di determinazione della base imponibile) che, – fondato sulla “rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto”, – per un verso è difforme da quello legale, – avuto riguardo all’applicabilità del criterio fondato sul valore venale dell’area di cava (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, cit.), – e, per il restante, – nella stessa prospettazione qualificatoria operata dal ricorrente, – non ha (più) fondamento legale, in ragione della sopra ripercorsa abrogazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4 (nonchè art. 11, commi 1 e 2);
4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).
PQM
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellè spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.400,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021