Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1572 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15408/2012 R.G. proposto da:

Comune di Giarole, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 5, presso l’avv. Guido Francesco Romanelli, che, unitamente all’avv. Maurizio Fogagnolo, lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Airone Cooperativa sociale ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Boncompagni 93, presso l’avv. Annamaria Lovelli, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale del Piemonte (Torino), Sez. 12, n. 27/12/11 del 3 febbraio 2011, depositata il 29 aprile 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dell’8 ottobre 2020 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la parte ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso a spese compensate, sottoscritta anche dalla controparte per accettazione; Ritenuto che le ragioni di definizione della controversia giustifichino la compensazione delle spese.

PQM

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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