LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15408/2012 R.G. proposto da:
Comune di Giarole, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 5, presso l’avv. Guido Francesco Romanelli, che, unitamente all’avv. Maurizio Fogagnolo, lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Airone Cooperativa sociale ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Boncompagni 93, presso l’avv. Annamaria Lovelli, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale del Piemonte (Torino), Sez. 12, n. 27/12/11 del 3 febbraio 2011, depositata il 29 aprile 2011, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dell’8 ottobre 2020 dal Consigliere Raffaele Botta.
FATTO E DIRITTO
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la parte ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso a spese compensate, sottoscritta anche dalla controparte per accettazione; Ritenuto che le ragioni di definizione della controversia giustifichino la compensazione delle spese.
PQM
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021