LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36577/2018 proposto da:
A.A., ALIAS A.A., domiciliato in Roma, viale Angelico, n. 38, presso lo studio dell’avv. Roberto Maiorana, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 16734/2018, depositato l’8/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal Cons. Dott. Marco Vannucci.
FATTI DI CAUSA
1. A.A., alias A.A., cittadino della Costa d’Avorio, ha adito il Tribunale di Roma impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
2. Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il proprio Paese in quanto, essendo di fede cristiana protestante, avrebbe subito minacce di morte dal capo del villaggio per essersi rifiutato di compiere riti satanici e sacrifici dopo essere investito del ruolo di sacerdote dell’Idolo *****.
3. Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che, a prescindere dalla scarsa attendibilità del racconto, il richiedente non avesse fornito elementi plausibili a supporto della dedotta impossibilità di ottenere protezione da parte delle autorità statali.
Sono stati altresì esclusi i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria.
4. Avverso tale provvedimento il richiedente ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui l’Amministrazione dell’Interno resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assumendo che non sarebbe stata in alcun modo presa in considerazione la propria fede religiosa, da valutarsi in relazione ai rischi ad essa correlata nell’ipotesi di un rientro in patria.
1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, da un lato, non specifica, anche in relazione al principio di autosufficienza del ricorso, le modalità e i termini con i quali avrebbe allegato il rischio di una persecuzione cui sarebbe esposto nel paese di origine in relazione alla propria fede cristiana, dall’altro non attinge in alcun modo le ragioni in base alle quali la corte territoriale ha escluso il diritto alla protezione, e più precisamente, l’inattendibilità del racconto e, comunque, l’omessa allegazione di elementi a supporto dell’impossibilità di ottenere protezione, a fronte delle minacce asseritamente subite, da parte dell’autorità statale.
2. La seconda censura, che attiene alla protezione umanitaria, è del pari inammissibile: il ricorrente si duole, in termini estremamente generici, della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonchè dell’art. 10 Cost. (senza alcuna argomentazione, quanto a quest’ultimo), senza effettuare alcun riferimento alla situazione del richiedente, nonchè all’assenza del requisito della vulnerabilità affermata nella decisione impugnata. Non si allega alcun elemento che possa riferirsi alla condizione del ricorrente tanto in Italia, quanto nel paese di origine; si richiamano le condizioni socio – economiche della Costa d’Avorio, precisandosi che “la prova che le condizioni di vita del ricorrente nel paese di origine sono del tutto inadeguate è in re ipsa”.
2.1. Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, (applicabile ratione temporis: cfr. Cass., Sez. U. n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (per tutte, cfr. Cass. n. 4455 del 2018).
Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, come il tribunale ha posto in evidenza – senza che, al riguardo, siano state avanzati specifici rilievi non risulta in alcun modo documentato: ne consegue che il giudizio circa l’assenza di specifici fattore di vulnerabilità risulta correttamente formulato dal giudice del merito.
4. Il regolamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021