Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.15777 del 07/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7996/2019 proposto da:

D.S., domiciliato in Roma, viale Angelico, n. 38, presso lo studio dell’avv. Roberto Maiorana, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 7311/2018, depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal Cons. Dott. Marco Vannucci.

FATTI DI CAUSA

1. D.S., cittadino del Senegal, ha adito il Tribunale di Roma impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il proprio Paese per il timore di essere arrestato, avendo violentato una ragazza minorenne, figlia del capo del villaggio (versione poi modificata nel corso del giudizio, nel senso che il rapporto sessuale sarebbe stato consensuale. Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che la narrazione del richiedente fosse inficiata da contraddizioni e da eccessiva genericità.

2. L’appello proposto dal richiedente è stato rigettato dalla Corte di appello di Roma, che ha rilevato, previo giudizio di inattendibilità della narrazione, l’infondatezza di tutti i motivi.

3. Avverso la predetta sentenza il richiedente, ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, illustrati da memoria.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.a Con unico motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 nonchè art. 19, per aver erroneamente la Corte di appello esclusa la ricorrenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.b. Il ricorso è inammissibile.

2. Nella sentenza impugnata, con una motivazione del tutto congrua, è stata escluso che potesse accedersi alla c.d. protezione umanitaria, non essendo stati dimostrati, nè tantomeno dedotti, elementi deponenti nel senso della vulnerabilità del ricorrente, per essere stata la relativa richiesta, anche in sede di gravame, formulata in termini affatto generici.

2.a. L’intero ricorso è infatti formulato in maniera assolutamente astratta, in quanto, pur essendo ricco di riferimenti generici a taluni presupposti per l’applicabilità della norma invocata, risulta del tutto privo sia di qualsiasi accenno alla condizione personale del richiedente, sia di una critica alla motivazione resa dal giudice del merito, senza alcuna specifica censura alla ratio decidendi della sentenza impugnata (cfr. Cass., 10 agosto 2017, n. 19989).

3. Non si adotta alcun provvedimento in ordine al regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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