LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13474-2014 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso dall’Avvocato LUIGI QUERCIA giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 122/6/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 25/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
CHE:
M.F. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva parzialmente accolto, limitatamente alle sanzioni, l’appello avverso la sentenza n. 61/1/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro 2002, con cui erano state revocate le agevolazioni previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, non essendovi stata effettiva utilizzazione edificatoria entro il quinquennio dal trasferimento immobiliare con atto pubblico del 26.11.2002, con conseguente irrogazione di sanzioni;
l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, ex art. 360 c.p.c., n. 4 “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ” avendo la CTR omesso di esaminare e pronunciarsi sull’eccezione di nullità dell’atto impositivo in considerazione della comprovata sussistenza dell’esimente della causa di forza maggiore per il ritardato rilascio da parte della P.A. competente, delle necessarie autorizzazioni a costruire, il che aveva impedito l’edificazione dei suoli compravenduti nel quinquennio successivo alla stipula dell’atto di acquisto;
1.2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta omesso esame di fatto decisivo per il giudizio circa la dedotta sussistenza di una causa di forza maggiore relativamente all’iter burocratico connesso al rilascio, da parte delle Autorità competenti, di tutte le autorizzazioni previste per l’edificazione sul suolo in questione, il che avrebbe dunque impedito al ricorrente di procedere all’edificazione nel termine quinquennale di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33;
1.3. con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c. per mancato esame delle prove documentali offerte dall’appellante, comprovanti l’oggettiva impossibilità di edificare sul suolo compravenduto in presenza della dedotta causa di forza maggiore circa l’iter burocratico per il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie per la costruzione;
1.4. deve essere accolta la censura relativa alla dedotta motivazione meramente apparente della sentenza impugnata, essendosi la CTR limitata a respingere l’appello del contribuente, e le specifiche censure alla sentenza di primo grado circa la sussistenza di una causa di forza maggiore a giustificazione della mancata edificazione dei suoli, definendo “pretestuose e contraddittorie… tutte le argomentazioni difensive dell’appellante”;
1.5. trattasi, con evidenza, di una motivazione inidonea ad esplicitare le ragioni logico-giuridiche poste a base delle relative statuizioni, dovendo essere posto in rilievo che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del Giudice, e sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile, in quanto, in entrambi i casi – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. SU 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass.: civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009);
1.6. nel caso in esame la motivazione della sentenza impugnata risulta, come dianzi illustrato, del tutto apodittica e inidonea ad esplicitare le ragioni per le quali in concreto non assumeva rilievo, ai fini dell’accoglimento dell’appello e delle pretese della contribuente, la dedotta sussistenza di una forza di causa maggiore, tale da impedire la revoca dell’agevolazione fiscale in oggetto;
1.7. si tratta, quindi, di una motivazione che, nel suo complesso corrisponde perfettamente alla suindicata nozione di “motivazione apparente” perchè pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, tuttavia risulta costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento effettuato dal Tribunale con riguardo alle anzidette fondamentali statuizioni di carattere decisivo (cfr., per tutte: Cass. 7 aprile 2017, n. 9105);
1.8. poste tali premesse, va richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010);
1.9. la questione posta con il primo motivo dell’odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d’appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz’altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinchè il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità;
1.10. nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono;
1.11. da quanto dedotto dallo stesso ricorrente risulta che abbiano impedito l’edificazione i ritardi nel completamento dell’iter burocratico per l’attuazione del P.R.U. mediante sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra Comune di Ruvo di Puglia e Regione Puglia, nonchè il “contenzioso aperto dai proprietari di un immobile preesistente, all’interno del comparto, e per il quale, il piano di lottizzazione approvato, prevedeva la sua demolizione…”, ed il “contenzioso instaurato da due soggetti attuatori del P.R.U. nei confronti del Comune di Ruvo di Puglia”;
1.12. quanto alla ricorrenza della forza maggiore, quale causa di giustificazione della mancata realizzazione del manufatto edilizio, va ribadito, dunque, che per forza maggiore deve intendersi “un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente” (cfr. Cass. n. 7067/2014; id n. 13177/2014 con riguardo alle agevolazioni “prima casa”), un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento (cfr. Cass. nn. 6076/2017, 13148/2016, 864/2016, 25/2016, 14399/2013);
1.13. da ultimo, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8094/2020) hanno affermato che in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, nella formulazione vigente ratione temporis, si applica anche qualora l’edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purchè tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il factum principis, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto;
1.14. nella fattispecie non sussiste dunque l’invocata forza maggiore nelle lungaggini burocratiche relative al rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’edificazione del suolo, considerato che, secondo quanto è incontestato e riportato dallo stesso ricorrente, l’atto di acquisto del terreno risale al 2002 e in data anteriore, nel 2001, era stato instaurato il contenzioso innanzi al TAR avverso l’assegnazione provvisoria delle cubature all’interno dei lotti edificatori nel Comparto 1, in cui è inserito anche il terreno in questione, cosicchè, venuto meno il suddetto contenzioso nel 2007, era stato dunque possibile sottoscrivere l’Accordo di Programma ed infine la Convenzione per l’aggiudicazione definitiva dei lotti e la realizzazione dell’edilizia residenziale;
1.15. trattasi, invero, di ostacoli che non sono caratterizzati dalla inevitabilità, imprevedibilità e non imputabilità alla parte obbligata, posto che comunque essi erano originati da situazioni preesistente all’acquisto di cui il ricorrente doveva ritenersi essere venuto a conoscenza;
1.16. nel caso in esame non ricorre, pertanto, in concreto un’ipotesi di forza maggiore, con conseguente rigetto di ogni doglianza formulata al riguardo dal ricorrente;
2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va conseguentemente respinto;
3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021