Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.15783 del 07/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5252/2017 proposto da:

D.M.R., D.M.S., D.M.M.L., elettivamente domiciliati in Roma, Corso Trieste n. 87, presso lo studio dell’avvocato Lucchese Pier Paolo, rappresentati e difesi dall’avvocato Salonia Giovanni, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via E. Q. Visconti n. 90, presso lo studio dell’avvocato Pannunzio Paolo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pannunzio Antonio, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4668/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2021 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 13 giugno 2015 il Tribunale di Roma respingeva le domande proposte da D.M.R., M.L. e S. nei confronti di S.S. e della Banca di Credito Cooperativo di Roma in relazione agli atti di disposizione patrimoniale asseritamente compiuti dalla loro comune dante causa, D.M.L., in stato di incapacità naturale, sul conto corrente da quest’ultima aperto presso l’agenzia di Sacrofano della nominata banca: conto su cui aveva potuto operare, in forza di apposita procura, S.S., cointestatario anche del dossier titoli.

2. – La sentenza era impugnata dai D.M.; al gravame resisteva la Banca di Credito Cooperativo.

L’udienza di prima comparizione del 24 febbraio 2016 andava deserta; la causa era quindi rinviata ex art. 348 c.p.c. alla successiva udienza del 13 luglio 2016, in cui compariva il solo difensore della banca.

Con sentenza pubblicata il 22 luglio 2016, la Corte di appello di Roma dichiarava improcedibile il gravame: osservava, infatti, che il rinvio all’udienza del 13 luglio 2016 era stato ritualmente comunicato dalla cancelleria al difensore degli appellanti.

3. – Avverso detta pronuncia D.M.R., S. e M.L. ricorrono per cassazione facendo valere un unico motivo. Resiste con controricorso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, che ha pure depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 101,125 e 348 c.p.c., nonchè degli artt. 3,24 e 111 Cost., del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 e dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.. Deducono, in particolare, l’illegittima declaratoria di improcedibilità dell’appello in mancanza della regolare instaurazione del contraddittorio, stante l’omessa rituale comunicazione nei confronti del procuratore costituito, con conseguente violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio e nullità della sentenza. Lamentano, altresì, la mancanza, apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto. Osservano i ricorrenti che l’atto d’appello era stato sottoscritto dall’avvocato Silvia Sciano, quale procuratore degli odierni ricorrenti. In tale atto il detto difensore, oltre a indicare l’indirizzo del proprio studio, ai fini dell’elezione del domicilio, in “*****”, aveva segnalato l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) francescacimattiiordineavocatiroma.org presso cui intendeva ricevere le notifiche. Rilevano gli istanti che l’indirizzo PEC, a partire dal 1 febbraio 2012, data di entrata in vigore delle modifiche apportate agli artt. 125 e 366 c.p.c., assolve all’onere di elezione del domicilio, con la conseguenza del venir meno della necessità, per il procuratore di altra circoscrizione, di eleggere domicilio nel Comune ove ha sede il giudice adito.

2. – Il motivo è infondato.

2.1. – I ricorrenti ricordano come nel verbale di udienza del 13 luglio 2016 la Corte di appello abbia rilevato che la comunicazione del rinvio era stata effettuata, “come di rito, ma senza esito, con notifica in cancelleria all’avv. Sciano, con studio in *****”. A tale forma di comunicazione – lo si è detto – essi oppongono l’indicazione, nell’atto di appello, dell’indirizzo PEC, riferito ad altro avvocato, presso il quale il loro difensore aveva dichiarato di “voler ricevere le notifiche”: in tal senso invocano il disposto dell’art. 125 c.p.c., nel testo risultante dal D.L. n. 138 del 2011 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 148 del 2011), nella versione che però precede l’intervento legislativo apportato con il D.L. n. 90 del 2014, art. 45 bis, convertito, anch’esso con modificazioni, in L. n. 114 del 2014.

2.2. – E’ da ricordare, in proposito, che l’attuale comma 2 del R.D. n. 1578 del 1933, art. 16 nel testo modificato, da ultimo, dal D.L. n. 193 del 2008, art. 4, comma 3 bis, prevede che nei singoli albi degli avvocati, sia indicato, oltre al codice fiscale, “l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2”.

Il D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 7 cit., prescrive, infatti, che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo domicilio digitale (in precedenza era menzione dell’obbligo di comunicare, in alternativa a quello PEC, analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 dello stesso art. 16).

I dati relativi agli indirizzi telematici dei detti professionisti affluiscono nel pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico, previsto dal D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis, specificamente rilevante per le notificazioni degli atti in materia civile al difensore (D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 221 del 2012) e nel registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, comunemente identificato come ReGIndE, che rileva sia per le notificazioni (art. 16 sexies, comma 1, cit.) che per le comunicazioni.

Con riguardo a quest’ultimo elenco è da richiamare il D.M. n. 44 del 2011, il quale prescrive, anzitutto, al comma 2 dell’art. 7, che “(p)er i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici è costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 7, convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, inviati al Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche di cui all’art. 34” e conseguentemente dispone, all’art. 16, comma 1, che la comunicazione per via telematica dall’ufficio giudiziario “avviene mediante invio di un messaggio dall’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario mittente all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici”.

In tal modo può trovare attuazione la prescrizione contenuta nel D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, secondo cui nei procedimenti civili “le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

Va poi rilevato che, a completamento della prescrizione del comma 4 cit., il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che “(l)e notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria”.

2.3. – Il fatto che l’indirizzo di posta elettronica certificata del singolo avvocato sia univocamente desumibile, sia per le notificazioni che per le comunicazioni, dai pubblici elenchi ha indotto il legislatore a modificare il testo dell’art. 125 c.p.c., il quale, nell’odierna versione (frutto dell’intervento attuatosi con il D.L. n. 90 del 2014, art. 45 bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114 del 2014) non fa più menzione dell’obbligo, richiamato dai ricorrenti, di indicare – nella citazione, nella comparsa, nel ricorso, nel controricorso e nel precetto – l’indirizzo PEC; il periodo che chiude il comma 1 dell’art. 125 si limita infatti a disporre: “Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax”. L’aggiustamento di rotta del legislatore si spiega, all’evidenza, con la superfluità della prescrizione di un onere a fronte dell’accessibilità del dato – risultante da un pubblico elenco – da parte degli operatori giuridici.

2.4. – Ciò detto, deve ritenersi erroneo l’assunto dei ricorrenti, secondo cui la cancelleria della Corte di appello avrebbe dovuto comunicare il rinvio dell’udienza all’indirizzo di posta elettronica appartenente a diverso avvocato iscritto presso l’ordine di Roma e risultante dall’atto di appello proposto dai medesimi istanti.

Anzitutto va osservato che alla data in cui è stato proposto l’appello (11 novembre 2015: cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) non era più vigente l’obbligo di comunicare, nell’atto, l’indirizzo PEC: l’intervento modificativo apportato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45 bis trova immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla sua vigenza, in applicazione del principio, che non risulta derogato, tempus regit actum. L’indicazione dell’indirizzo PEC presente nell’atto di appello è dunque, prima di ogni altra cosa, priva di rilevanza sul piano giuridico.

Mette poi conto di aggiungere che, nel quadro della disciplina relativa alle notificazioni e comunicazioni a mezzo PEC, rileva che l’incombente sia eseguito presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter: sicchè, nel caso in cui si debba dar corso ad una comunicazione della cancelleria, l’indicazione, da parte dell’interessato, di un recapito non coincidente con l’indirizzo PEC del difensore risultante dal ReGIndE non impone al cancelliere di eseguire l’incombente presso tale domicilio digitale. Il tema è stato già affrontato fa questa Corte. Si è osservato, in particolare, che la notificazione con modalità telematica deve essere eseguita a pena di nullità presso l’indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all’art. 16 ter cit., onde non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all’art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorchè indicato dal difensore nell’atto processuale (Cass. 25 maggio 2018, n. 13224; simmetricamente, nel senso della non rilevanza, ai fini della notificazione, della mancata indicazione, nell’atto di parte, dell’indirizzo PEC del difensore costituito: Cass. 23 maggio 2019, n. 14140; Cass. 8 giugno 2018, n. 14914; Cass. 14 dicembre 2017, n. 30139); con riguardo alle comunicazioni è stato analogamente rilevato che la comunicazione di cancelleria alla parte a mezzo PEC alla parte (nella specie: di sentenza, ai fini della decorrenza del termine per il reclamo nel c.d. rito Fornero) deve avvenire all’indirizzo digitale del difensore risultante da pubblici elenchi o da registri accessibili alla pubblica amministrazione, restando irrilevante l’eventuale indicazione nell’atto di un diverso indirizzo PEC (Cass. 4 gennaio 2019, n. 83).

Nella fattispecie, l’assenza di un indirizzo PEC, presente nel ReGIndE, e riferito al difensore costituito in giudizio, non poteva trovare rimedio nell’indicazione, nell’atto di appello, del domicilio digitale di un diverso avvocato. La soluzione perorata dai ricorrenti, oltre a onerare la cancelleria di una ricerca (quanto all’indirizzo telematico presente negli atti processuali) non compatibile – per quanto detto – con la disciplina vigente, trascura di considerare che il difensore della parte non può pretendere che la notificazione o comunicazione a mezzo PEC abbiano luogo presso un domicilio digitale diverso dal proprio. Il sistema delle notifiche e comunicazioni telematiche è infatti costruito intorno a una precisa, univoca, corrispondenza tra il professionista e l’indirizzo PEC da associare al medesimo. Basta rammentare, in proposito, che ai fini della costituzione degli elenchi di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 7, di cui si compone il ReGIndE, i professionisti comunicano ai rispettivi ordini o collegi “il proprio” indirizzo di posta elettronica, o analogo domicilio digitale, e che, a mente del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, la notificazione o la comunicazione degli atti in cancelleria opera proprio in danno di quanti, pur avendo per legge l’obbligo di “munirsi” di un indirizzo di posta elettronica certificata, non abbiano provveduto ad istituire o a comunicare il predetto indirizzo (per una puntuale applicazione di tale regola al difensore della parte, cfr. Cass. 28 dicembre 2018, n. 33547).

2.5. – In conclusione, le comunicazioni ai difensori, per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, devono essere eseguite, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, convertito con modifiche dalla L. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando detti difensori non abbiano provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo PEC, restando escluso che la cancelleria stessa sia tenuta ad effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica di altro difensore presso il quale quello nominato abbia dichiarato di voler ricevere le notifiche.

3. – Il ricorso è respinto.

4. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge/oltre alle spese prenotate a debito; il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1 Sezione Civile, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472