LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25533-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
RISO INVERNIZZI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ERICA DUMONTEL, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 465/31/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 6/4/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva accolto l’appello proposto avverso la sentenza n. 108/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Novara che a sua volta aveva respinto il ricorso proposto avverso atto di contestazione con irrogazione di sanzioni;
il contribuente resiste con controricorso
CONSIDERATO
CHE:
1.1. l’Agenzia delle entrate ha da ultimo depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante l’intervenuto pagamento del dovuto da parte del contribuente a seguito dell’adesione alla definizione agevolata della controversia del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 e;
1.2. l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette dunque di riscontrare l’effettiva definizione della lite, ed al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo;
1.3. il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può, infatti, che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”;
1.4. le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021