Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.15799 del 07/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22840/2017 proposto da:

A.V., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO D’ALOIA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELIO RIPOLI;

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO D’ALOIA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELIO RIPOLI;

– ricorrenti –

contro

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA;

– intimato –

avverso la decisione n. 5/2017 del COLLEGIO DI APPELLO istituito con D.P. 30 dicembre 2008, n. 34/N, presso il SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA di ROMA, depositata il 26/07/2017 Registro ricorso n. 5/2016/A;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

Che:

Con decisione del 26 luglio 2017 n. 5 il Collegio d’Appello istituito con D.P. 30 dicembre 2008, n. 34/N, confermava la sentenza del primo grado, che aveva respinto la domanda degli odierni ricorrenti, tutti dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, per l’annullamento e/o disapplicazione dei D.P. 9 gennaio 2015, n. 16/N e D.P. 28 novembre 2014, n. 14/N, nella parte in cui recavano modifiche alla disciplina degli “assegni di professionalità” nonchè del medesimo D.P. n. 14/N del 2014 e del D.P. n. 12/N, nella parte in cui, rispettivamente, recavano modifiche alla disciplina del “collocamento a riposo anticipato” e sospendevano la accettazione delle domande di collocamento a riposo relative alla data dell’1 dicembre 2014.

Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i dipendenti in epigrafe indicati, articolato in tre motivi; il SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA è rimasto intimato.

CONSIDERATO

Che:

1. In via preliminare deve essere dichiarata la estinzione del giudizio, giusta atto di rinuncia depositato dalle parti ricorrenti ai sensi dell’art. 390 c.p.c..

2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata.

3. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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