LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
J.S., rappr. e dif. dall’avv. Paolo Alessandrini, avv.paoloalessandrini.pec.giuffre.it, elett. dom. presso lo studio in Ascoli Piceno, Rua del Papavero n. 6, come da procura in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.
ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è
domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– costituito –
per la cassazione della sentenza App. L’Aquila 23.12.2019, n. 2120, in R.G. 1166/2018, rep. 2037;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro alla camera di consiglio del 21.4.2021.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. J.S. impugna la sentenza App. L’Aquila 23.12.2019, n. 2120, in R.G. 1166/2018, rep. 2037 di rigetto dell’appello avverso l’ordinanza Trib. L’Aquila 30.7.2017 a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;
2. la corte, all’esito della riassunzione del giudizio seguita a Cass. n. 10553/2018, ha ritenuto, a seguito dell’udienza: a) insussistenti i presupposti della protezione con rifugio e quella sussidiaria, non ravvisati nel mero generico timore di essere sottoposto ad accuse per incendio e conseguenti torture nel Paese di provenienza (*****), non appartenendo il ricorrente a categoria discriminata, nè potendo dirsi sussistente un conflitto armato o una situazione di dittatura repressiva; b) infondata la richiesta di protezione umanitaria, mancando situazioni di vulnerabilità connesse al rimpatrio, on essendo di per sè rilevante l’allegazione della situazione lavorativa;
3. il ricorrente propone cinque motivi di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. con i primi tre motivi si deduce l’erroneità della sentenza ove ha escluso, in violazione dei doveri di cooperazione istruttoria, la credibilità e una situazione di violenza indiscriminata in *****, le conseguenze dei soprusi e violenze subiti in Libia, il conflitto armato nel quale il ricorrente si troverebbe esposto a gravi pericoli; con il quarto motivo si deduce l’omesso esame del mandato di arresto spiccato verso il ricorrente per i fatti riferiti; con il quinto motivo si contesta l’errato esame della storia del ricorrente in relazione alla violazione dei diritti umani;
2. il terzo e quinto motivo, da affrontare in via preliminare, sono fondati, con assorbimento dei restanti; la corte, nello svolgimento di un apprezzamento di fatto sul narrato del richiedente, ha mostrato di riferirsi esclusivamente alle relative dichiarazioni, non dando conto della portata e della eventuale rilevanza del mandato d’arresto riepilogato in ricorso ed in esso riferito proprio ai fatti d’incriminazione ascritti alla parte ed ivi documentati;
3. parimenti, le generiche affermazioni rese dalla corte sull’insufficienza in sè dello svolgimento di un’attività lavorativa, non danno conto dell’esame sia del contratto di lavoro che della situazione logistica (sulla base della locazione) indizianti di una più ampia, potenziale, integrazione sociale del richiedente, da comparare al vissuto nel Paese di provenienza ed alle cause di allontanamento, superficialmente considerate;
4. il ricorso va dunque accolto con riguardo ai motivi terzo e quinto, con assorbimento dei restanti, conseguendone la cassazione con rinvio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso quanto ai motivi terzo e quinto, dichiara assorbiti i restanti, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021