Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1583 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5331-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato e difeso dall’avvocato UMBERTO SANTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 113/2012 della COMM.TRIB.REG.VENETO, depositata il 02/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

RILEVATO

che:

con sentenza n. 113/25/12 pubblicata il 2 novembre 2012 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia n. 85/12/10 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da T.S. avverso l’avviso di accertamento n. ***** a lui notificato dall’Agenzia delle Entrate il 30 dicembre 2008 e relativo ad IRPEF per Euro 143.005,88 ed addizionale IRPEF per Euro 2.987,19 per l’anno d’imposta 2000, considerando la mancata osservanza del termine di sessanta giorni che, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, deve intercorrere tra la chiusura delle operazioni di verifica, avvenuta il ***** e la notifica dell’avviso di accertamento, senza che l’Ufficio abbia dedotto alcun motivo di urgenza che potesse giustificare l’inosservanza di tale termine;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che T.S. resiste con controricorso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dell’appello e comunque il rigetto del ricorso per cassazione deducendone l’infondatezza.

CONSIDERATO

che:

la richiesta di dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposta dal contro-ricorrente, che d’altra parte aveva rinunciato alla relativa eccezione proposta nel giudizio di appello come risulta dalla narrativa della sentenza impugnata, non è fondata in quanto il termine per la proposizione di tale impugnazione decorrente dal 31 marzo 2010, data di pubblicazione della sentenza di primo grado, è scaduto il 16 maggio 2011 applicando la disciplina in materia vigente ratione temporis, e l’atto di appello è stato consegnato per la notifica a mezzo posta proprio in tale data come risulta dal timbro postale apposto sull’elenco delle raccomandate spedite in tale giorno e che comprende anche l’atto in questione; al riguardo va ricordato che questa Corte ha affermato che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza” (Cass. SS.UU. 29 maggio 2017 n. 13452);

che con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha attribuito carattere invalidante all’inosservanza del termine dilatorio stabilito dalla norma citata;

che con il secondo motivo si deduce ancora violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui viene affermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento per l’omessa motivazione sulla particolare e motivata urgenza che avevano impedito l’osservanza del termine in questione;

che con il terzo motivo si assume ancora violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che la decadenza dai poteri impositivi non integra il requisito della particolare e motivata urgenza di cui alla disposizione citata;

che i tre motivi possono essere trattati congiuntamente riguardando tutti l’applicazione del termine, dilatorio di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, entro il quale il contribuente può comunicare osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. La norma non è applicabile alla fattispecie in esame che non riguarda tributi armonizzati ma solo imposte dirette interne a seguito non di accesso “in loco” vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino” per le quali non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale (Cass. SS.UU. 9 dicembre 2015 n. 24823);

che il ricorso va conseguentemente accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione che si atterrà al suddetto principio di diritto e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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