Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15839 del 08/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Est. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 567/2014 proposto da:

G.A. (*****) rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso dall’avv. Paolo Pollice, con il quale elettivamente domicilia presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 219/31/13 depositata il 20 maggio 2013 della Commissione tributaria regionale della Campania;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

il contribuente con atto del 26 giugno 2019, notificato in data 11 settembre 2019 e depositato in data 14 ottobre 2019, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

deve essere pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio e, tenuto conto della particolarità della vertenza oltre che delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti; il tenore della statuizione adottata esclude l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che consegue soltanto al rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 3542/2017).

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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