Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15840 del 08/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3493-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ AGRICOLA B.G. & BO.AN. SS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 18/2013 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE, depositata il 11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 18/28/2013 depositata l’11.6.2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

RILEVATO

che:

L’Azienda agricola B.G. e Bo.An. proponeva ricorso avverso cartella di pagamento emessa, a seguito di controllo della dichiarazione per l’anno 2007, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, che aveva escluso la detrazione dell’IVA a credito relativa all’anno precedente, per il quale risultava omessa la dichiarazione; assumeva la contribuente che la dichiarazione relativa all’anno 2006 era stata presentata tardivamente in data *****, che il credito IVA ivi indicato era reale e risultante dalle liquidazioni periodiche annotate sui previsti registri, oltre che dall’invio della comunicazione inoltrata in via telematica in data *****.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino accoglieva il ricorso con sentenza che – gravata di appello ad iniziativa dell’Agenzia delle Entrate – era confermata dalla CTR con la sopra menzionata sentenza.

Per la cassazione di detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.

La società contribuente, intimata, non si è costituita.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”; 2) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30, comma 2, e 54 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

– I due motivi -in quanto connessi- possono essere esaminati congiuntamente.

Deduce l’ufficio ricorrente che l’omissione della presentazione della dichiarazione annuale o la presentazione con ritardo superiore a novanta giorni (equiparata alla omessa presentazione D.P.R. n. 322 del 1998, ex art. 2, comma 7) comporta che il diritto alla detrazione non può essere esercitato, restando in capo al contribuente la possibilità di avvalersi del diritto al rimborso nei termini previsti dalla legge entro due anni dal pagamento.

Il ricorso non è fondato.

Reputa infatti il collegio di dare continuità alla interpretazione data dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17757 del 2016, secondo cui la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta va riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisisti sostanziali per la detrazione, nonchè il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, per cui “il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione” sia dimostrato in concreto -ovvero non controverso- che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

Il principio sopra trascritto è stato ripetutamente confermato da decisioni successive, tra le quali si segnalano le recenti n. 28962/2020 e n. 25262/2020; in particolare, quest’ultima attiene ad una fattispecie identica a quella in esame: tardività della presentazione della dichiarazione annuale.

Considerato che nella odierna controversia non è contestata tra le parti la sussistenza dei presupposti legittimanti l’utilizzo del credito IVA, consegue che la sentenza impugnata merita di essere confermata, disponendosi il rigetto del ricorso.

– Avuto riguardo al fatto che parte contribuente non ha svolto alcuna attività defensionale, non essendosi costituita nel presente giudizio, nulla deve disporsi in punto spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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